Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 35 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale che sia titolare di un mero debito di vigilanza, e non di un debito di custodia, non riveste la qualità di agente contabile ed è esonerato dalla resa del conto giudiziale. L’obbligo del conto presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio di quanto ricevuto in consegna. Ove manchi una siffatta gestione, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile, perché difettano i presupposti normativi dell’obbligo di resa.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha a oggetto il rendiconto di un funzionario di un ente locale, qualificato come consegnatario di beni mobili per l’esercizio finanziario 2016. Il conto è stato depositato presso la Sezione giurisdizionale in data 18 maggio 2023, oltre il termine previsto dall’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, e senza l’allegazione della relazione dell’organo di controllo interno richiesta dall’art. 139, comma 2, c.g.c..
Con la relazione d’irregolarità il magistrato istruttore ha rilevato che l’atto trasmesso non poteva essere tecnicamente qualificato come conto giudiziale: la gestione ricompresa riguardava tutte le voci delle immobilizzazioni dell’ente e non beni o materie per i quali l’agente avesse un debito di custodia. Il consegnatario, nella memoria depositata per l’udienza, ha condiviso i rilievi e ha chiesto dichiararsi l’insussistenza dell’obbligo di resa, prospettando a proprio carico un obbligo di mera vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La medesima distinzione è ricavata dall’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario preposto alla gestione e alla conservazione dei beni ricevuti.
La Corte ricostruisce la differenza tra le due figure. Il debito di custodia comporta che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota l’attività di sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte operative dell’ufficio, limitate a quanto strettamente funzionale alle sue esigenze.
Da qui il criterio discretivo: quando la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa non è più funzionale al funzionamento ma al continuativo rifornimento, e si configura una vera gestione contabile, con debito di custodia, soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo costituenti scorte operative ordinarie restano invece esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione richiamati dalla giurisprudenza contabile.
Nel caso concreto i beni indicati negli elenchi inventariali erano in uso continuativo presso gli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia alcuna gestione di magazzino conforme al modello di cui al D.P.R. n. 194/1996. Ne deriva che sul consegnatario gravava un mero obbligo di vigilanza: vengono meno i presupposti normativi della resa del conto e il giudizio è dichiarato improcedibile. Non si provvede sulle spese, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.