Contributi PAC e fittizio titolo di conduzione (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 87 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi comunitari nel settore agricolo, la disponibilità giuridicamente titolata dei fondi rustici costituisce requisito essenziale per l’accesso agli aiuti a valere sul FEAGA e sul FEASR, non essendo sufficiente una relazione meramente di fatto con il fondo. La stipula di un contratto di affitto da parte di soggetto che si dichiari proprietario senza esserlo, dopo che il titolo di acquisto con riserva di proprietà sia stato dichiarato risolto con sentenza passata in giudicato, integra dolo in capo al locatore e al legale rappresentante dell’affittuaria consapevoli dell’altruità del bene. L’erogazione di contributi sulla base di una siffatta rappresentazione non veritiera configura danno erariale pari alle somme indebitamente percepite, con condanna solidale dei concorrenti nel disegno fraudolento alla restituzione, oltre rivalutazione e interessi.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio due soggetti — il legale rappresentante di una società agricola e l’amministratore di fatto della medesima — chiedendone la condanna solidale al pagamento di un importo complessivo di 72.956,40 euro, a titolo di contributi agricoli indebitamente percepiti per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017.
La società risultava destinataria di erogazioni a valere sul FEAGA e sulla misura 13 del P.S.R., ottenute adducendo un contratto di affitto di fondi rustici stipulato nel febbraio 2014. I terreni erano stati oggetto di vendita con riserva della proprietà nel 1998, poi risolta con sentenza del Tribunale civile di Roma, passata in giudicato nel febbraio 2014, che aveva disposto la restituzione al proprietario. I convenuti eccepivano la validità della locazione di cosa altrui e la buona fede del possesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le istanze di riunione dei giudizi e di sospensione necessaria, escludendo la pregiudizialità logico-giuridica sia dei procedimenti civili di opposizione a sanzioni amministrative sia del giudizio penale, in ragione della piena autonomia del giudizio contabile di responsabilità e del divieto di dilatazione dei tempi processuali.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina della P.A.C. e rileva che, per percepire le erogazioni, occorre il possesso di un valido titolo giuridico di conduzione delle superfici dichiarate, non essendo sufficiente una mera relazione di fatto con il fondo. Il fascicolo aziendale deve essere supportato da atti idonei a comprovare la disponibilità giuridica dei terreni.
Sul piano sanzionatorio, il Collegio richiama l’art. 60 del Reg. UE n. 1306/2013, che esclude gli aiuti per chi abbia creato artificiosamente le condizioni per ottenerli, e l’art. 19, comma 2, del Reg. UE n. 640/2014, oltre all’art. 2, comma 1, della legge n. 898/1986.
La Corte accerta che il locatore si era dichiarato falsamente proprietario dei fondi, essendo pienamente a conoscenza della risoluzione giudiziale del contratto di compravendita e dell’ordine di restituzione. La consapevolezza è estesa anche al legale rappresentante dell’affittuaria, compartecipe della trama finalizzata a rappresentare artificiosamente alla P.A. i requisiti occorrenti.
Quanto alle ordinanze cautelari del Tribunale civile di Macerata, che avevano valorizzato la validità della locazione di cosa altrui, il Collegio ne esclude ogni valenza vincolante e ribadisce che, nella peculiare ottica del giudizio erariale, rileva la falsità delle dichiarazioni circa il diritto di proprietà, non la validità civilistica del negozio. La condanna è pronunciata in via solidale, con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali.
Nota della Redazione
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