Conservazione dell’opera abusiva e vendita del bene acquisito al patrimonio comunale (TAR Campania n. 2033 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione consiliare che dichiara la prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione dell’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, è legittima quando accerta l’assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico e dia conto dell’istruttoria svolta. La successiva previsione della dismissione o vendita del manufatto a terzi non dimostra l’insussistenza dell’interesse pubblico alla conservazione, ma costituisce evenienza espressamente contemplata dalla stessa disposizione. Il potere di conservazione incontra il solo limite del contrasto con i rilevanti interessi indicati dalla norma, il cui accertamento spetta all’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un’unità abitativa realizzata su terreno ricadente in un ambito di lottizzazione. Su un lotto adiacente, un permesso di costruire aveva assentito a terzi la realizzazione di due fabbricati. Il ricorrente impugnò quel titolo e la concessione fu annullata con sentenza del giudice amministrativo. Seguirono una richiesta di permesso in sanatoria, un rigetto, un nuovo titolo edilizio e un ulteriore contenzioso, definito con rigetto in primo grado e conferma in appello.
Dopo un’ordinanza di demolizione rimasta ineseguita, il Comune dispose l’acquisizione gratuita delle opere abusive al proprio patrimonio indisponibile. Con deliberazione del 2021 il Consiglio comunale dichiarò la pubblica utilità e la prevalenza dell’interesse alla conservazione del bene, destinandolo a pertinenza di edilizia residenziale pubblica. La delibera fu impugnata e il ricorso rigettato; la sentenza è stata appellata. Con la successiva delibera n. 49 del 30.12.2024 il Comune inserì anche il manufatto nel piano dei beni da dismettere, prevedendone la vendita. Il ricorrente propone ricorso per l’annullamento di quest’ultima delibera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, secondo cui l’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.
La questione riguarda la legittimità dell’esercizio della facoltà di conservazione dell’opera abusiva in luogo della demolizione. Il giudice amministrativo ricostruisce i presupposti elaborati dalla giurisprudenza e richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 8409 del 2025, che indica tre condizioni: assenza di contrasto con i rilevanti interessi tutelati; adozione di una formale deliberazione consiliare che dichiari la sussistenza di entrambi i presupposti; dichiarazione che la demolizione contrasta con prevalenti interessi pubblici, come la destinazione del manufatto a edificio pubblico.
Nel caso concreto la delibera impugnata, preceduta da ampio dibattito sulla riqualificazione e il riutilizzo dell’immobile, ha ritenuto prevalenti gli interessi pubblici alla conservazione, considerando gli immobili collocati in aree già antropizzate e destinabili a pertinenza di edilizia residenziale pubblica o a programmi di valorizzazione e dismissione. La delibera richiama la relazione istruttoria, qualificandola parte integrale ed essenziale, e dà così conto dell’istruttoria posta a base della decisione.
Il Collegio osserva che i requisiti fissati dalla norma e dalla giurisprudenza risultano rispettati, con esclusione del dedotto difetto di motivazione. Quanto alla previsione di una eventuale cessione a terzi del manufatto, essa non prova la mancanza dell’interesse pubblico, ma rispecchia un’evenienza espressamente contemplata dall’art. 31, comma 5. Il ricorrente, d’altra parte, non ha rappresentato ragioni di presunto contrasto con interessi urbanistici non considerate dall’organo deliberativo, limitandosi a dedurre ragioni narrative.
Le considerazioni del Consiglio di Stato, alle quali il Collegio si riporta per relationem, conducono alla declaratoria di infondatezza del gravame. Il ricorso è rigettato e le spese di giudizio sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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