Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci e onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 5989 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento unitario nei confronti delle società di persone e dei soci, la violazione del litisconsorzio necessario non impone il rinvio al giudice di primo grado quando la riunione dei ricorsi sia idonea a ricostituire il contraddittorio, con simultanea trattazione dei giudizi. La società e tutti i soci devono essere parte dello stesso procedimento, salvo che prospettino questioni personali. In tema di operazioni inesistenti, l’Ufficio può procedere con accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente tenuta, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. Le incongruenze tra ricavi dichiarati e condizioni di esercizio dell’attività invertono l’onere della prova, incombendo sul contribuente la dimostrazione della correttezza delle dichiarazioni. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando valuti erroneamente l’esito della prova.
Il Fatto
La società contribuente, attiva nell’autotrasporto, era destinataria di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con ripresa a tassazione ai fini IRES e IRAP su operazioni ritenute inesistenti. L’Ufficio contestava l’insussistenza di noleggi a freddo di semirimorchi da una cooperativa e l’antieconomicità dei rifornimenti di carburante. La ripresa si ribaltava per trasparenza sui due soci, con avvisi individuali e giudizi distinti.
Il giudice di primo grado accoglieva le ragioni della parte contribuente. In appello l’Ufficio otteneva l’accoglimento parziale, limitato alla ripresa sul noleggio dei semirimorchi, con conferma dell’annullamento sul profilo dei rifornimenti. L’Agenzia ricorreva per cassazione con distinti ricorsi, riuniti davanti alla Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte dispone in via preliminare la riunione dei tre ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Il primo motivo, comune a due ricorsi, censura la violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992 per essere stato violato il litisconsorzio tra società di persone e soci. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 14815 del 2008: l’unitarietà dell’accertamento comporta che il ricorso proposto da uno solo dei soggetti interessati imponga l’integrazione del contraddittorio e che il giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti sia affetto da nullità assoluta.
Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice quando la riunione realizzi l’economia processuale e il rispetto della ragionevole durata, in presenza di identità di causa petendi, simultanea proposizione dei ricorsi, trattazione congiunta nei gradi di merito e identità sostanziale delle decisioni (Cass. V n. 3830/2010, Cass. V n. 3789/2018). Nella specie, anche la sentenza relativa a uno dei soci, trattata con le altre, era stata poi depositata e impugnata. Il litisconsorzio è dunque ricostituito con la trattazione congiunta, e il primo motivo resta inammissibile.
Il secondo motivo, analogo negli altri ricorsi, censura la violazione degli artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 444/1997 e dell’art. 2697 cod. civ. La Corte ritiene il motivo infondato. In materia di operazioni inesistenti, l’accertamento analitico-induttivo è consentito, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, anche con contabilità formalmente tenuta, quando valutazioni basate su presunzioni gravi, precise e concordanti facciano dubitare della fedeltà della contabilità (Cass. V n. 20060/2014). In tema di IVA, l’Amministrazione può desumere induttivamente il reddito dalle incongruenze tra ricavi dichiarati e condizioni di esercizio, incombendo sul contribuente la prova contraria (Cass. V n. 26036/2015, Cass. V n. 25217/2018).
La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando valuti erroneamente l’esito della prova, sindacabile solo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 17313 del 2020). Il collegio di appello, con ragionamento esente da censure, ha verificato la convenienza economica dei rifornimenti e ha circoscritto le irregolarità di fatturazione a un numero limitato di fatture. Trattasi di apprezzamenti di fatto, estranei al perimetro di legittimità. I ricorsi riuniti sono pertanto rigettati.
Nota della Redazione
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