Presunzione di cessione dei beni non rinvenuti e prova contraria (Cass. civ. Sez. 5 n. 10078 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di cessione dei beni di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997 opera come presunzione legale relativa che inverte l’onere della prova a carico del contribuente, senza richiedere all’Amministrazione finanziaria un ragionamento presuntivo ai sensi dell’art. 2727 cod. civ.. Il contribuente, per superarla, deve offrire prova contraria circa il verificarsi di fatti diversi dalla cessione, nei modi e nelle forme stabiliti dagli artt. 2 e 3 del medesimo decreto. Il motivo di ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in caso di doppia conforme di merito, qualora le ragioni poste a base delle due decisioni non risultino diverse. La violazione del termine di trenta giorni per la deliberazione in camera di consiglio di cui all’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non è assistita da alcuna sanzione processuale, potendo assumere rilievo solo sul piano disciplinare.
Il Fatto
La società aveva impugnato un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all’anno di imposta 2012, emesso all’esito di una verifica fiscale che aveva contestato, tra l’altro, maggior reddito d’impresa non dichiarato per cessioni di beni strumentali e rimanenze di magazzino non rinvenuti nei locali aziendali. La contribuente aveva dedotto l'”ontologica inalienabilità” dei beni e, in subordine, la necessità di rideterminare i ricavi tenendo conto dell’obsolescenza dei cespiti ormai completamente ammortizzati.
Sia la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro sia la Commissione Tributaria Regionale delle Marche avevano rigettato le doglianze, ritenendo applicabile la presunzione di cessione di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997 e non fornita dal contribuente una prova contraria idonea a superarla. Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo. Ha richiamato la disciplina di cui all’art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., che ripropone la previsione dell’abrogato art. 348-ter cod. proc. civ., secondo cui il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione in caso di doppia conforme, salvo che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva dimostrato tale diversità.
Quanto al secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 86 TUIR in materia di plusvalenze, la Corte ne ha affermato l’infondatezza. La ripresa non riguardava plusvalenze ma ricavi presunti ex artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 441 del 1997. Tali disposizioni configurano una presunzione legale relativa che, a differenza delle presunzioni semplici, non richiede l’elaborazione di un ragionamento inferenziale: si tratta di un meccanismo normativo che incide sul regime dell’onere della prova, escludendo che il giudice possa privare i fatti considerati dalla legge della loro efficacia dimostrativa (in tal senso, Cass. n. 9628 del 2012 e Cass. n. 3940 del 2014).
La presunzione opera anche ai fini IVA, in deroga al principio di cui all’art. 2697 cod. civ., e spetta al contribuente offrire la prova contraria che le movimentazioni dipendano da fatti diversi dall’acquisto o dalla cessione, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso decreto. Nella specie, il giudice di merito aveva escluso che tale prova fosse stata fornita, trattandosi di beni diversi per distintos periodi d’imposta. La Corte ha altresì richiamato il principio per cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio motivazionale se il fatto storico è stato comunque considerato (Sezioni Unite n. 8053 del 2014).
Il terzo motivo, concernente la violazione degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 546 del 1992 per il ritardo nella deliberazione rispetto al termine di trenta giorni, è stato ritenuto infondato. La Corte ha osservato che nessuna sanzione processuale assiste la violazione del suddetto termine, che può rilevare solo “in limine” ai fini disciplinari. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 86 TUIR – Plusvalenze patrimoniali