Consumo di gruppo di stupefacenti: rigetto della tesi difensiva in sede cautelare (Cass. pen. Sez. III n. 41410 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il giudice del riesame che esclude l’ipotesi penalmente irrilevante del consumo di gruppo di sostanze stupefacenti deve dar conto, con motivazione congrua e scevra da illogicità manifesta, dell’assenza delle condizioni che la integrano: che l’acquirente sia uno degli assuntori, che l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo e che sia certa fin dall’origine l’identità dei mandanti e la loro volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo alle spese. La censura che si risolva in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, senza denunciare i vizi logici tassativamente previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è inammissibile. Le esigenze cautelari non devono necessariamente concorrere, bastando anche una sola di esse per fondare la misura.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 31.07.2025, ha rigettato l’istanza proposta ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Velletri aveva applicato la custodia cautelare in carcere per plurime cessioni di hashish, contestate in concorso con altri. Il Collegio ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di recidiva.

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e la disapplicazione del diritto vivente sul consumo di gruppo, oltre a vizi di motivazione sulle esigenze cautelari, sulla proporzionalità della misura e sulla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le censure sui gravi indizi sono meramente riproduttive di quelle già devolute al riesame e da quel giudice disattese con motivazione congrua: il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura delle intercettazioni, senza denunciare alcuno dei vizi logici tassativamente previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 47289 del 24.09.2003.

Il Tribunale ha escluso l’ipotesi del consumo di gruppo rilevando che nessuno degli assuntori ha dichiarato di aver consumato la sostanza insieme all’indagato, che non è emerso alcun gruppo che commissionava l’acquisto per poi riunirsi a consumarlo, e che ciascun assuntore contattava singolarmente l’indagato per le dosi destinate al consumo individuale. L’indagato aveva un proprio mercato di riferimento e conosceva da tempo i clienti, circostanza incompatibile con il consumo di gruppo.

Né è ravvisabile un consumo personale, deponendo per la finalità di cessione il riferimento al guadagno preventivato e l’affermazione, intercettata, che “era tutto venduto”. La Corte richiama la Sez. IV n. 24102 del 23.03.2018, che individua le condizioni della fattispecie irrilevante, e rileva che il Tribunale ha correttamente argomentato la gravità indiziaria in relazione alle plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

Anche i motivi sulle esigenze cautelari sono manifestamente infondati. Il pericolo di recidiva è fondato sul ruolo dell’indagato quale referente pressoché esclusivo del traffico nel territorio, sulla capacità di soddisfare per mesi la clientela e sulla personalità, desunta da tre condanne definitive, dall’assenza di attività lavorativa, da un arresto in epoca recente e da una denuncia per detenzione di hashish e bilancino. Quanto all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen., la Corte ricorda che le esigenze cautelari non devono necessariamente concorrere, bastando anche una sola, richiamando la Sez. III n. 35973 del 03.03.2015. La misura del carcere è stata ritenuta proporzionata e adeguata, essendo parte dell’attività criminosa svolta presso il domicilio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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