Errore di fatto e vizi di motivazione restano distinti (Cass. pen. Sez. 3 n. 113 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., non può avere a oggetto il travisamento del fatto o della prova, né i vizi di motivazione, poiché è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento. L’errore di fatto consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà. In tema di omesso esame di un motivo, non si configura l’errore percettivo quando la deduzione non sia decisiva, essendo onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta sia decisiva e che il suo omesso esame sia conseguenza di un sicuro errore di percezione.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in via definitiva alla pena di trent’anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con le aggravanti della transnazionalità e del metodo mafioso, nonché per una serie di reati fine, proponeva ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Quarta Sezione della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso contro la decisione della Corte di appello.
Con cinque motivi, il ricorrente lamentava l’errore di fatto per omesso esame di altrettante doglianze: l’inammissibilità dei motivi nuovi di appello, l’aggravante della transnazionalità, la competenza territoriale, la prescrizione e la natura specifica delle censure difensive. Egli sosteneva che la Corte di cassazione avesse errato nella percezione del contenuto dei motivi, omettendo di confrontarsi con le specifiche doglianze.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rammentando che l’istituto disciplinato dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è rimedio eccezionale, volto esclusivamente a rimuovere i vizi di percezione della pronuncia di legittimità, non quelli del ragionamento. L’errore di fatto, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 16103 del 2002, consiste in una svista o un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha rilevato che, pur in assenza di un punto specifico dedicato alla questione processuale, il ricorrente non aveva allegato la memoria dei motivi nuovi dichiarati inammissibili, né ne aveva descritto il contenuto o prospettato la rilevanza e decisività. In tale ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta sia decisiva e che l’omesso esame derivi da un sicuro errore di percezione. La deduzione, formulata in termini meramente formali e generici, è stata quindi ritenuta manifestamente infondata.
Quanto agli altri motivi, la Corte ha osservato che le questioni relative all’aggravante della transnazionalità, alla competenza territoriale e alla prescrizione erano state compiutamente affrontate nella sentenza impugnata, alle pagine indicate. Il quarto motivo, invece, sollecitava una rivalutazione della prova, denunciando in realtà vizi di motivazione, del tutto esorbitanti dai limiti dell’impugnazione straordinaria.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.