Inutilizzabilità ex art. 63 cod. proc. pen. non rilevabile nel giudizio abbreviato (Cass. pen. Sez. III n. 32019 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina, a norma dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. La nozione di inutilizzabilità derivante da divieto probatorio non coincide con quella generale di cui all’art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma si riferisce alle sole regole di esclusione di tipo contenutistico, che privano in radice il giudice del potere di assumere la prova. Ne restano escluse le inutilizzabilità dipendenti dalla violazione di regole sul procedimento acquisitivo dell’elemento istruttorio, tra cui quelle relative alle dichiarazioni rese a carico di terzi dalla persona sentita dalla polizia giudiziaria come informata sui fatti, che avrebbe dovuto essere ascoltata come indagata. Il limite alla non rilevabilità opera, in via sistematica, quando la violazione riguardi regole espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali posti a tutela della persona.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 12 luglio 2024, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Catania del 18 ottobre 2019, resa all’esito di giudizio abbreviato, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 30 settembre 2014, dichiarando prescritti i reati relativi agli anni precedenti e rideterminando la pena.

Secondo i giudici di merito, l’imputato, quale amministratore di fatto della società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si era avvalso di fatture per operazioni inesistenti emesse da altre società, indicando nella dichiarazione elementi passivi fittizi. La responsabilità era fondata sulle dichiarazioni di due coimputati. Il ricorrente ha censurato l’utilizzabilità delle dichiarazioni di uno di essi, rese alla Guardia di Finanza in sede di verifiche fiscali senza le garanzie dell’interrogatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Il nodo giuridico attiene alla portata dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., che preclude, nel giudizio abbreviato richiesto nell’udienza preliminare, la rilevabilità delle inutilizzabilità, eccettuate quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio.

Il Collegio ha precisato che l’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. è applicabile anche alle attività ispettive e di vigilanza di cui all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e che le dichiarazioni di chi, sentito come persona informata sui fatti, avrebbe dovuto essere ascoltato in veste di indagato sono inutilizzabili. Il tema, però, è se tale inutilizzabilità sia rilevabile nel rito speciale.

La Corte ha distinto la categoria del divieto probatorio dalla più ampia nozione di inutilizzabilità: la prima riguarda solo le regole di esclusione di tipo contenutistico, che privano in radice il giudice del potere di assumere una prova. Ad essa non appartengono le inutilizzabilità dipendenti dalla violazione di regole sul procedimento acquisitivo dell’elemento istruttorio, salvo che tali regole siano espressione di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali, come quelle poste a tutela della dignità della persona.

Le dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria dal terzo che avrebbe dovuto essere sentito come indagato sono state quindi ritenute estranee all’area del divieto probatorio, perché attengono non a una regola di esclusione, ma alle modalità di assunzione dell’elemento istruttorio, senza incidere direttamente sul diritto di difesa dell’indagato, estraneo all’atto.

Una volta ritenute utilizzabili quelle dichiarazioni, e non contestata l’utilizzabilità delle altre, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stata prospettata alcuna questione sull’attendibilità intrinseca dei dichiaranti. Ha inoltre escluso la prescrizione, per la computabilità di cause di sospensione per quattrocentotrentadue giorni, e ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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