Contabilità in nero e presunzioni supersemplici nell’accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 13017 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi d’impresa, l’inattendibilità complessiva delle scritture contabili legittima l’amministrazione finanziaria a procedere con metodo induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, avvalendosi anche di presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ., con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Il giudizio di complessiva inattendibilità rende di per sé legittima l’adozione del metodo induttivo, senza che su di esso incidano le modalità con cui l’accertamento viene poi eseguito: l’ufficio può utilizzare elementi esterni alle scritture, ma anche dati da queste emergenti, purché singolarmente affidabili. Resta salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società operante nel commercio di detersivi un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2011, con cui recuperava maggiori ricavi e maggiori imposte a fini IVA e IRAP, oltre a interessi e sanzioni. L’atto muoveva da una segnalazione della Guardia di Finanza su una diversa società, dalla quale era emerso un sistema di sottofatturazione di beni ceduti a clienti, tra cui la contribuente. L’ufficio ricostruiva i maggiori ricavi con metodo analitico-induttivo ai sensi degli artt. 39, comma 2, e 41 d.P.R. n. 600 del 1973.

La contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Napoli, che accoglieva il ricorso. La CTR della Campania rigettava l’appello erariale, ritenendo l’accertamento fondato su mere affermazioni prive del valore di presunzioni gravi, precise e concordanti. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sull’accertamento induttivo e dell’art. 2697 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il motivo censura la conclusione della CTR secondo cui, mancando elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, la contribuente non era gravata da alcun onere probatorio. Secondo la ricorrente, tale affermazione contrasta con l’orientamento di legittimità: quando è rinvenuta contabilità in nero che rende inattendibile l’impianto contabile nel suo complesso, l’onere di provare la corrispondenza tra operazioni contabili e realtà economica grava sul contribuente.

La Corte rileva che l’avviso di accertamento evidenziava come il pagamento della quota sottofatturata avvenisse mediante flussi finanziari estranei alla contabilità della società cessionaria, riferibili a fondi extracontabili, e come la documentazione probante fosse stata rinvenuta nei rapporti tra la società verificata e gli agenti di commercio intermediari. L’Agenzia ha dunque ritenuto che i dati contabili paralleli deponessero per la radicale inaffidabilità della contabilità ufficiale, giustificando il ricorso all’accertamento induttivo.

Il principio affermato è che l’inattendibilità complessiva delle scritture contabili abilita l’amministrazione all’uso di presunzioni supersemplici, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, invertendo sul contribuente l’onere della prova contraria, come già chiarito da Cass. n. 7290 del 2020 e, in precedenza, da Cass. n. 27063 del 2007, Cass. n. 24532 del 2007, Cass. n. 27068 del 2006.

La Corte distingue poi la rettifica analitica da quella induttiva. In presenza di irregolarità meno gravi, contemplate dall’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, l’amministrazione utilizza gli stessi dati del contribuente o dimostra, anche per presunzioni munite dei requisiti dell’art. 2729 cod. civ., l’inesattezza delle scritture. Quando invece constata un’inattendibilità globale, l’ufficio è autorizzato, ai sensi del comma 2, a prescindere dalle scritture e a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi.

Ne segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame e per la regolazione delle spese alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale di Secondo Grado della Campania.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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