Responsabilità per contaminazione da rifiuti e onere della prova liberatoria (TAR Lombardia n. 2322 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica dei siti contaminati, qualora l’amministrazione abbia fornito elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sia pure in via presuntiva, l’ascrivibilità dell’inquinamento a un determinato soggetto, spetta a quest’ultimo l’onere della prova liberatoria. Non è sufficiente prospettare genericamente il dubbio di una responsabilità di terzi o di un’incidenza di eventi esterni alla propria attività: occorre provare, con pari analiticità, la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui addebitare la causazione dell’inquinamento. La responsabilità non discende dalla mera titolarità del fondo, ma dalla sua conduzione con attività connessa a rifiuti pericolosi, secondo il criterio del più probabile che no. La censura che non individui il procedimento di bonifica confinante e la natura degli inquinanti è inammissibile per genericità.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un impianto di raccolta, deposito temporaneo, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in provincia di Pavia. Nel corso di una campagna di monitoraggio del 2013 rilevava superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione per solventi clorurati nelle acque sotterranee e ne dava comunicazione alla Provincia, ai sensi dell’art. 245 d.lgs. n. 152/2006, qualificandosi come soggetto non responsabile.

La Provincia avviava il procedimento ex art. 242 d.lgs. n. 152/2006 per individuare il responsabile della potenziale contaminazione. All’esito adottava l’ordinanza con cui, ravvisato un nesso eziologico tra l’attività della società e i superamenti delle CSC nella matrice acque sotterranee, le ordinava di provvedere secondo il Titolo V della Parte IV del medesimo decreto. La società impugnava l’atto davanti al TAR Lombardia, che respingeva il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, con cui la ricorrente lamenta carenza di istruttoria e assenza di dimostrazione del nesso causale tra la propria condotta e l’evento di danno, lamentando che la responsabilità sarebbe stata desunta dalla sola proprietà del sito.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui, forniti dall’amministrazione elementi indiziari sufficienti sull’ascrivibilità dell’inquinamento, l’onere della prova liberatoria grava sul soggetto destinatario, senza che sia sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una responsabilità di terzi (richiamati TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 2.8.2022, n. 776, Cons. Stato, Sez. IV, 4.12.2017, n. 56689 e TAR Milano, Sez. III, 15.10.2021, n. 2236).

È acclarato lo stato di inquinamento, non contestato in ricorso. La circostanza che i superamenti siano stati rilevati solo in alcuni mesi di giugno non prova l’imputabilità a un terzo, che il ricorso neppure menziona e del cui processo produttivo nulla è dedotto. L’amministrazione si è quindi basata sui rilievi dell’Arpa per attribuire la responsabilità non al proprietario in sé, ma al soggetto che conduce il fondo svolgendo attività connessa a rifiuti pericolosi, rispetto ai quali è tutt’altro che inverosimile la presenza di Tetracloroetilene.

L’inquinamento è stato accertato nel solo piezometro a valle di pertinenza della ricorrente e non in quelli a monte, che avrebbero dovuto intercettarlo ove l’inquinante fosse transitato da altro sito. Il grafico prodotto dalla società sulla possibile direzione delle acque di falda non è supportato da perizie tecniche; anche ammettendo una migrazione verso il piezometro di valle eludendo quelli di monte, si tratterebbe di evenienza affidata al caso e come tale improbabile. L’amministrazione ha dunque correttamente applicato il criterio del più probabile che no.

Quanto al richiamo a un procedimento di bonifica in corso nell’area confinante, la censura non indica di quale procedimento si tratti né la natura degli inquinanti: essa è pertanto inammissibile per genericità e, comunque, non assolve l’onere di introdurre analitici e comprovati indizi. Il ricorso è respinto, con rigetto delle istanze istruttorie e compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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