Ottemperanza e scelta tra acquisizione sanante e restituzione (TAR Sicilia n. 2716 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella riservata all’amministrazione, ordinando direttamente la definizione del procedimento di acquisizione sanante. Le sentenze di condanna che impongono all’ente di scegliere tra l’esercizio dei poteri di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e la restituzione del bene illegittimamente occupato si eseguono mediante la nomina di un commissario ad acta, che si pone quale organo sostitutivo nell’esercizio di quella scelta e non già nel perseguimento di un esito predeterminato. La domanda volta al pagamento di somme liquidate nelle sentenze presuppone la prova della notifica del titolo esecutivo e del decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996; in difetto, è inammissibile. La nomina del commissario esclude, di regola, l’applicazione dell’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni censiti al catasto del Comune di Pietraperzia, hanno proposto giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione di due precedenti sentenze del TAR Catania, già passate in giudicato. Con la prima era stato imposto all’ente di provvedere all’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 ovvero di manifestare l’intento di non procedervi. Con la seconda, che ha superato le statuizioni della prima, è stato ordinato al Comune di scegliere tra accordo traslativo, restituzione dei terreni previa riduzione in pristino e risarcimento, oppure acquisizione autoritativa con effetto ex nunc.
L’amministrazione non ha concretamente esercitato alcuna delle opzioni, neppure dopo la deliberazione di giunta che aveva formalmente manifestato la volontà di procedere all’acquisizione: atto ritenuto dal Collegio privo di effetti, essendo la competenza riservata all’organo consiliare. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’ordine di definire il procedimento, la nomina di un commissario, il pagamento delle spese liquidate e del contributo unificato, oltre all’astreinte. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la domanda di pagamento delle somme liquidate nelle due sentenze. Rileva che, per provvedere, occorre la certezza della data di notifica del titolo esecutivo, necessaria a verificare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Poiché dalla documentazione prodotta nulla è desumibile sul punto, la domanda è dichiarata inammissibile.
Quanto alle altre richieste, il Collegio ritiene il ricorso correttamente instaurato. L’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato nasce direttamente dalle sentenze ai sensi dell’art. 88, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., una volta che ne sia stata ricevuta la comunicazione da parte della segreteria: nel caso di specie, ciò è avvenuto in modo certo per la seconda sentenza. Non è pertanto necessaria la spedizione in forma esecutiva, essendo sufficiente l’attestazione del passaggio in giudicato.
Nel merito, il Collegio esclude di poter ordinare al Comune di definire immediatamente il procedimento di acquisizione sanante, come pure richiesto. Le sentenze da eseguire non hanno mai imposto un tale esito, ma soltanto di effettuare una scelta tra l’esercizio dei poteri di cui all’art. 42-bis e la restituzione del bene. Il giudice dell’ottemperanza può unicamente nominare un commissario ad acta che si sostituisca all’ente nell’esercizio di quella scelta, non nel perseguimento di un risultato predeterminato.
Il ricorso è quindi accolto in parte, con nomina del segretario del Comune di Nicosia quale commissario, incaricato di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione dell’incarico, in alternativa: alla restituzione dei terreni previa riduzione in pristino e risarcimento del danno da illegittima occupazione; all’acquisizione autoritativa ex art. 42-bis con effetto ex nunc e corresponsione degli emolumenti; oppure alla definizione di un accordo traslativo su base negoziale. Il Collegio esclude l’astreinte, ritenendo che la nomina del commissario sia sufficiente a impedire l’ulteriore protrarsi del ritardo. Le spese sono integralmente compensate in ragione della parziale soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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