Prelazione culturale e errore materiale nel decreto di vincolo (Cons. Stato n. 2888 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale contenuto nel decreto di vincolo, concernente l’indicazione del foglio catastale, non determina l’inopponibilità della tutela quando il medesimo decreto richiami espressamente la particella interessata, alleghi il foglio corretto e l’errore sia immediatamente riconoscibile. L’art. 59 del d.lgs. n. 42/2004 richiede una denuncia funzionale al trasferimento del bene culturale: la presentazione di una CILA per fini edilizi, ancorché corredata dal contratto di compravendita, non integra la denuntiatio e non fa decorrere i termini per l’esercizio della prelazione. La consapevolezza del vincolo, desumibile dal certificato di destinazione urbanistica allegato all’atto, preclude al proprietario di invocare l’incertezza sulla portata della tutela.

Il Fatto

Con atto del 4 ottobre 2017 l’appellante acquistava un terreno e un fabbricato siti nel Comune di Roccarainola, in area compresa tra il rudere di un castello di epoca normanna e le cinte murarie. Con deliberazione consiliare n. 38 del 3 ottobre 2022 il Comune esercitava il diritto di prelazione ai sensi degli artt. 59-62 del d.lgs. n. 42/2004, dopo la rinuncia del Ministero.

L’acquirente impugnava la deliberazione davanti al TAR Campania, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, deducendo l’estraneità dei propri beni al decreto ministeriale del 14 ottobre 1985, la tardività della prelazione e l’incidenza dell’errore materiale sul foglio catastale, oggetto di successiva rettifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio, osservando che erano già stati concessi due differimenti e che la pendenza di una istanza di revoca dei provvedimenti impugnati non integra le circostanze eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.

Nel merito, la Sezione ritiene infondato il primo motivo. Il decreto di vincolo indica espressamente la particella 88, corrispondente all’attuale particella 661, sicché i rilievi dell’appellante non colgono nel segno. Quanto al foglio, il decreto menziona erroneamente il foglio 16, ma allega correttamente il foglio 27, nel quale soltanto si rinvengono le particelle richiamate.

L’errore materiale è dunque immediatamente riconoscibile e non arreca pregiudizio; il decreto è stato peraltro emendato con provvedimento della Commissione regionale per il patrimonio culturale n. 205 del 31 maggio 2022. Il Collegio valorizza inoltre il certificato di destinazione urbanistica allegato all’atto notarile, dal quale risultava che la particella si trovava in zona sottoposta a vincolo: l’appellante doveva quindi essere pienamente consapevole della tutela gravante sugli immobili acquistati.

Il secondo motivo è respinto sul presupposto che l’atto del 2017 non fu denunciato al Ministero ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 42/2004, ma comunicato dal notaio solo in data successiva. La CILA presentata nel 2021 per l’eliminazione di superfetazioni non può valere come denuntiatio: si tratta di pratica edilizia perseguita a fini diversi, nella quale il tecnico aveva peraltro dichiarato l’insussistenza di uno specifico vincolo storico-monumentale. Tali dichiarazioni non rendevano percepibile la reale situazione vincolistica, con la conseguenza che i termini di legge non possono decorrere dalla presentazione della CILA.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del secondo grado in ragione delle questioni giuridiche trattate e della natura degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *