Quiz concorsuale ambiguo e sindacato sulla discrezionalità tecnica della Commissione (TAR Calabria n. 558 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Commissione esaminatrice di un concorso pubblico è tenuta a formulare i quiz in modo chiaro, non incompleto né ambiguo, sì che per ogni quesito sia individuabile una sola risposta indubitabilmente esatta. Tale obbligo discende dai principi della riserva di scienza, cui la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo quanto alla corretta applicazione delle regole scientifiche di riferimento. Ove un quesito ammetta due soluzioni entrambe corrette secondo la scienza di riferimento, la prova è illegittima e va annullata, con riconoscimento del punteggio utile al superamento della soglia di sbarramento. Il giudice amministrativo, nell’apprezzare la verificazione tecnica, non è vincolato alle conclusioni del verificatore, ma può discostarsene motivando; laddove le condivida, non è tenuto a motivazione approfondita.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 19 unità nel profilo di “Auditor” presso la Giunta della Regione Calabria. La prova scritta, svoltasi il 4 dicembre 2024, consisteva in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. All’esito della correzione la ricorrente ha riportato il punteggio di 20,5, inferiore alla soglia di sbarramento fissata a 21 punti.

La ricorrente ha impugnato l’esito contestando l’erroneità e l’ambiguità di un quesito di lingua inglese, in cui la propria risposta — “have to” — era stata considerata errata, mentre l’amministrazione riteneva corretta solo l’opzione “must“. Si sono costituite in giudizio la Regione Calabria e la Commissione Interministeriale RIPAM, Associazione Formez PA, difendendo la legittimità del proprio operato. Accolta l’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., con successivi motivi aggiunti l’impugnativa è stata estesa alla graduatoria finale nel frattempo approvata.

La Motivazione della Corte

Oggetto della controversia è il sindacato sulla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice nella formulazione dei quiz. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’amministrazione è tenuta a una formulazione chiara, non ambigua, dei quesiti, che devono contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. Viene richiamata la pronuncia del Cons. Stato, Sez. III, n. 6756/2022, secondo cui la Commissione non deve tendere “tranelli” né formulare domande ambigue, tali da costringere il candidato a scegliere la risposta “meno errata” anziché l’unica scientificamente corretta.

Nel caso di specie è stata disposta verificazione tecnica sul quesito, affidata a un professore ordinario di lingua inglese. La relazione ha evidenziato che i verbi modali “must” e “have to” esprimono entrambi il concetto di obbligo e possono sostituirsi a vicenda con poca o nessuna differenza di significato. La presenza della parola “rules” indica un contesto di regolamenti ufficiali in cui “must” è corretto, ma anche “have to” può ritenersi corretto, poiché l’obbligo proviene da una fonte esterna. I libri di testo largamente utilizzati in contesti italiani descrivono le due forme come dal significato molto simile.

In ordine al valore della verificazione, il Collegio osserva che il giudice amministrativo non è passivamente vincolato alle conclusioni del verificatore: quale peritus peritorum può valutare con piena autonomia gli accertamenti acquisiti e discostarsene, purché motivi adeguatamente. Laddove invece ritenga condivisibili gli apprezzamenti tecnici, non è tenuto a motivazione approfondita. Nella specie il Collegio giudica le conclusioni del verificatore immuni da vizi logici e supportate da adeguati riferimenti alla linguistica inglese.

Accertato l’errore nel quesito, il ricorso è accolto: alla ricorrente va attribuito il punteggio di +0,75 in luogo della penalità di -0,25, con punteggio finale di 21,5, utile al superamento della prova. Quanto all’effetto conformativo, poiché l’ordinanza cautelare è stata eseguita e la ricorrente ha ottenuto 3 punti nella valutazione titoli, essendo stata inserita con riserva nella graduatoria finale, la graduatoria dovrà essere modificata per eliminare la riserva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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