Sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione e sequestro penale (TAR Campania n. 4676 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per la mancata demolizione non presuppone l’emanazione di un formale provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, né un autonomo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza: è sufficiente la constatazione del mancato rispetto dell’ordine di demolizione da parte del responsabile dell’abuso. La sottoposizione dell’immobile abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto all’esecuzione della demolizione e non esime il destinatario dall’obbligo di ottemperare. Grava sul privato un onere di attivazione volto a richiedere il dissequestro del bene per provvedere alla demolizione. La legittimità del presupposto ordine di demolizione, accertata in altro giudizio, esclude ogni illegittimità derivata dei provvedimenti sanzionatori che su di esso si fondano.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza ingiunzione con cui il Comune ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 per la mancata demolizione di opere realizzate in assenza di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il procedimento traeva origine da una precedente ordinanza di demolizione e dal successivo verbale della Polizia Municipale che accertava l’inottemperanza.

La ricorrente ha contestato sia l’ordinanza ingiunzione sia il verbale di accertamento, impugnando contestualmente anche l’ordine di demolizione, già oggetto di separato gravame. Con motivi aggiunti ha poi impugnato l’ingiunzione di pagamento nel frattempo notificatale. Il Comune si è costituito resistendo. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la causa è stata trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura secondo cui il procedimento sanzionatorio non si sarebbe perfezionato per l’assenza di un formale provvedimento di accertamento dell’inottemperanza. Il motivo è infondato. Richiamando l’orientamento del C.G.A.R.S. n. 37 del 2025, il Tribunale osserva che la norma non richiede l’emanazione del provvedimento di acquisizione e che il comma 4-bis si limita a esigere la constatazione del mancato rispetto dell’ordine demolitorio. È dunque legittimo l’operato del Comune che ha applicato la sanzione sulla base del verbale di inottemperanza.

Con il secondo motivo la ricorrente assumeva l’ineseguibilità dell’ordine per effetto del sequestro penale gravante sulle opere. La censura è priva di fondamento. Il Collegio ritiene che il sequestro preventivo non esima il destinatario dall’ottemperanza, potendo questi richiedere in sede penale il dissequestro al solo fine di provvedere alla demolizione. Il sequestro non rientra tra gli impedimenti assoluti all’esecuzione dell’ingiunzione. Il privato deve attivarsi secondo la procedura dell’art. 85 disp. att. c.p.p., ponendo in essere una condotta di ordinaria diligenza: il mero rispetto delle esigenze processuali non giustifica l’inerzia. Su questo punto il Tribunale richiama Cons. Stato n. 1310 del 2024, Cons. Stato n. 10033 del 2023 e TAR Campania n. 2548 del 2023.

Il terzo motivo deduceva l’illegittimità derivata dell’ordinanza ingiunzione dall’eventuale annullamento del presupposto ordine di demolizione. La doglianza cade di fronte all’accertamento intervenuto in altro giudizio: la domanda di annullamento dell’ordine è stata rigettata dal Tribunale con sentenza n. 3016 del 2023 e la decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3902 del 2025. Una volta accertata la legittimità dell’ordine demolitorio, nessun vizio può riflettersi sui provvedimenti gravati.

Il ricorso è pertanto rigettato perché infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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