Contestazione disciplinare senza ritardo e obbligo di controllo della posta (TAR Marche n. 522 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola “senza ritardo” dettata in materia di procedimento disciplinare non impone l’avvio immediato della contestazione, ma una ragionevole prontezza nella formulazione degli addebiti. Tale prontezza va valutata contemperando l’esigenza dell’amministrazione di accertare con ponderazione il comportamento dell’incolpato con quella di non compromettere il diritto di difesa, avuto riguardo alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti preliminari. L’obbligo di vigilanza del superiore diretto non si estende al controllo quotidiano della posta elettronica in uscita dell’ufficio, sicché il ritardo nella scoperta del fatto non è imputabile all’amministrazione quando la conoscenza dell’illecito derivi dalla successiva attività istruttoria. Nel giudizio impugnatorio avverso gli atti disciplinari le censure non prospettate nel ricorso gerarchico sono inammissibili per difetto di previo esperimento del rimedio amministrativo.
Il Fatto
Un Maresciallo Maggiore dei Carabinieri veniva sanzionato con la consegna per giorni uno per aver utilizzato la casella di posta elettronica di servizio, in orario notturno e fuori dal servizio, per inviare alla Polizia Municipale giustificazioni in ordine a un preavviso di violazione elevato a carico della propria autovettura per divieto di sosta. L’amministrazione ravvisava la violazione delle disposizioni della Pubblicazione P-7 Politica di sicurezza dell’Arma dei Carabinieri.
Il militare impugnava la sanzione con ricorso gerarchico, respinto con provvedimento del Comando Provinciale notificato il 17 giugno 2021. Proponeva quindi ricorso al TAR, contestando essenzialmente la tardività della contestazione degli addebiti rispetto alla clausola “senza ritardo”.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile inammissibilità delle censure non rassegnate nel ricorso gerarchico. Le deduzioni difensive non hanno mutato l’orientamento. Il ricorso è stato quindi esaminato nei soli limiti delle doglianze già proposte in sede amministrativa, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa richiamato dal giudice.
Nel merito, il TAR ha respinto la censura fondata sugli artt. 1397, comma 1, e 1398, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2010. Il ricorrente sosteneva che tra l’invio della mail, avvenuto il 19 settembre 2020, e la contestazione degli addebiti, del 25 novembre 2020, fossero trascorsi ingiustificatamente più di sessanta giorni, e che il Comandante di Stazione, quale diretto superiore, avesse il dovere di una vigilanza quotidiana comprensiva della verifica della posta in uscita.
Il Collegio ha richiamato la lettura costante della clausola “senza ritardo”, intesa come regola di ragionevole prontezza e non come immediatezza assoluta, dovendosi contemperare l’esigenza di ponderata valutazione del comportamento con quella di evitare che l’eccessiva distanza dai fatti renda più difficile l’esercizio del diritto di difesa.
Nel caso concreto il fatto si è svolto in maniera bifasica: all’invio della mail del 19 settembre 2020 ha fatto seguito la risposta della Polizia Municipale del 17 novembre 2020, dalla quale l’amministrazione ha ricostruito la vicenda e tratto la conclusione che il militare avesse agito per ragioni esclusivamente personali. Proprio la risposta del Comune ha chiarito ogni eventuale dubbio, rendendo ragionevole l’avvio del procedimento in tempi celeri successivi. Il lasso complessivo di circa due mesi è apparso contenuto e non lesivo della difesa, trattandosi di vicenda recente.
Quanto all’obbligo di vigilanza, il TAR ha escluso che il Comandante di Stazione dovesse controllare quotidianamente la posta in uscita dell’ufficio, ritenendo verosimile, secondo nozioni di comune esperienza, che l’attenzione si concentri sulla sola posta in arrivo. La scoperta del fatto è avvenuta per iniziativa del Comandante di Compagnia in sede di ispezione, senza che emerga alcuna inerzia consapevole del superiore diretto. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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