Sanatoria edilizia, doppia conformità e atto plurimotivato (Cons. Stato n. 2133 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è subordinata alla doppia conformità, ossia alla conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della domanda. Ne consegue che è inutile scrutinare la legittimità delle opere al tempo della realizzazione se le stesse non risultino conformi in sede di sanatoria postuma. Il diniego di accertamento di conformità costituisce atto vincolato: ove difetti la doppia conformità, l’amministrazione non può che rigettare l’istanza, e l’eventuale accoglimento di un motivo meramente formale comporterebbe solo la riedizione del potere di diniego con motivazione ulteriore. Infine, in presenza di un atto plurimotivato, la legittimità dello stesso può reggersi anche su una sola delle motivazioni, con la conseguenza che non sussiste interesse all’esame degli ulteriori motivi di gravame.
Il Fatto
L’appellante esercitava da anni, mediante camion-negozio, attività di vendita di frutta e verdura su area del Comune resistente, in forza di concessioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate nel 2009. L’area risultava poi di proprietà privata, circostanza comunicata dal Comune nel 2010 con invito a munirsi dei titoli autorizzatori previsti dalla normativa regionale. L’interessato acquisiva parere favorevole dell’ASL nel febbraio 2010 e, ottenuta la disponibilità dell’area privata antistante, presentava istanze edilizie e commerciali (DIA del 15 dicembre 2011 e SCIA del 16 gennaio 2012), seguite da domanda di sanatoria per la pavimentazione realizzata.
A seguito di un’ordinanza di demolizione, l’interessato presentava in data 2 febbraio 2018 istanza di sanatoria con richiesta di avvio di procedura negoziata per un’area attrezzata alla vendita di ortofrutta. Il Comune opponeva preavviso di diniego e poi diniego definitivo del permesso di costruire, per contrasto con le NTA del PGT e per mancanza di titoli edilizi. Il TAR Lombardia respingeva il ricorso con la sentenza n. 2526/2023, ritenendo le opere non riconducibili all’edilizia libera ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001 e insussistente la doppia conformità. Proponeva quindi appello l’interessato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina i tre motivi di censura e si sofferma in particolare sul primo, con cui l’appellante lamentava che il diniego si fondasse esclusivamente sulla disciplina del PGT vigente al momento del provvedimento, senza considerare le NTA del PRG applicabili all’epoca di realizzazione delle opere, e che il TAR avesse integrato la motivazione attingendo alle difese comunali.
Il motivo è palesemente infondato. Il Consiglio di Stato ribadisce che la necessaria doppia conformità, richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, impone di verificare la conformità dell’abuso alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. Ne deriva l’inutilità di scrutinare la legittimità delle opere al tempo della loro realizzazione, se le medesime non risultano conformi in sede di sanatoria postuma, come provato dal Comune e non contestato dall’appellante.
Il Collegio esclude inoltre che il giudice di primo grado abbia indebitamente integrato la motivazione: il TAR ha correttamente valutato tutti gli elementi forniti dall’amministrazione anche in sede giudiziale. Poiché il diniego di accertamento di conformità costituisce atto vincolato, in assenza dei presupposti lo stesso non poteva che essere di rigetto della sanatoria.
Da ciò discende una considerazione decisiva sul piano dell’interesse: l’appellante non vanta alcun interesse sostanziale all’accoglimento di un motivo meramente formale, che comporterebbe la semplice riedizione del potere di diniego con motivazione ulteriore. Il provvedimento impugnato è, infatti, un atto plurimotivato e la legittimità degli atti che contengono più motivazioni può reggersi anche solo su una di esse. È pertanto inutile scrutinare gli ulteriori motivi di gravame, dall’accoglimento dei quali l’appellante non trarrebbe alcuna utilità.
L’appello è conclusivamente respinto in quanto infondato, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, a favore del Comune resistente.
Nota della Redazione
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