Contestazione disciplinare e sospensione per pendenza penale: tempestività (TAR Marche n. 399 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione disciplinare non è tardiva quando il diretto superiore riferisce immediatamente l’infrazione al dirigente compartimentale, adempiendo all’art. 12 del DPR n. 737/1981, e il procedimento viene poi sospeso ex art. 11 del DPR n. 737/1981 in attesa dell’esito del processo penale. In tal caso la tempestività della contestazione va raffrontata al momento in cui l’amministrazione apprende dell’archiviazione penale, non alla data dei fatti. Il richiamo all’art. 10 del DPR n. 782/1985 è inconferente, riguardando l’ipotesi in cui l’infrazione sia rilevata da un superiore rispetto a personale non alle sue dipendenze. La sanzione non è illegittima per travisamento dei fatti se le giustificazioni del dipendente restano contraddittorie e non trovano conferma nelle testimonianze.

Il Fatto

Un Assistente Capo della Polizia di Stato riceveva la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 2/30 di mensilità, per un’infrazione ricondotta all’art. 4, comma 2, n. 18, del DPR n. 737/1981. Gli si contestava di aver condotto un solo motoveicolo alla revisione, impiegando oltre quattro ore, di essersi recato presso la propria abitazione con la moto di servizio e in divisa, di aver compilato erroneamente il modulo di straordinario e di aver discusso con toni irriguardosi con il diretto superiore.

Il ricorrente impugnava il provvedimento chiedendo l’annullamento e, in via subordinata, la restituzione della somma trattenuta. Il TAR respingeva il ricorso, compensando le spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, incentrato su eccesso di potere, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Le censure non sono condivisibili: i fatti posti a base della sanzione non risultano smentiti. Le deduzioni difensive svolte nel procedimento disciplinare non sono rimaste incontestate, come dimostra la copiosa documentazione versata in giudizio, e non trovano conferma nelle testimonianze orali.

La Corte rileva plurimi elementi di contraddittorietà nelle giustificazioni: il guasto alla moto è descritto in modo vago e non si comprende per quali ragioni non potesse essere riparato, anche solo temporaneamente, presso l’amministrazione; il rientro all’abitazione è giustificato in modo mutevole; il superiore diretto è stato informato dell’andamento anomalo dell’incarico solo di propria iniziativa. Resta privo di spiegazione significativa il tempo impiegato per accompagnare un solo mezzo alla revisione e ritorno. Nemmeno l’atteggiamento irriguardoso risulta smentito, essendo documentato dalle relazioni di servizio di due agenti.

Il secondo motivo investe i principi di immediatezza e tempestività della contestazione e il diritto di difesa. Il Collegio ritiene inconferente il richiamo all’art. 10 del DPR n. 782/1985, che disciplina una fattispecie diversa. Il diretto superiore ha riferito immediatamente l’infrazione al Dirigente Compartimentale, adempiendo agli oneri dell’art. 12 del DPR n. 737/1981. La prima contestazione è intervenuta dopo la segnalazione alla Procura della Repubblica e la successiva sospensione del procedimento disciplinare ex art. 11 del DPR n. 737/1981. La tempestività della contestazione in riassunzione va dunque commisurata al momento in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza dell’archiviazione penale. Non emerge alcuna inerzia ingiustificata.

Il terzo motivo riguarda la composizione della Commissione di disciplina, della quale avrebbe fatto parte il superiore che ha rilevato la mancanza. La censura è infondata: il soggetto che ha rilevato l’infrazione non è il Dirigente del Compartimento, ma il superiore diretto del ricorrente, cioè il Dirigente del Distaccamento. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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