Ordine di demolizione su immobile sequestrato: validità e differimento dell’esecuzione (C.G.A.R.S. n. 398 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che ingiunge la demolizione di un immobile abusivamente edificato non è nulla per impossibilità giuridica dell’oggetto quando il bene sia sottoposto a sequestro penale. Il vincolo cautelare o di prevenzione non incide sulla legittimità del provvedimento repressivo, che resta perfetto e giuridicamente valido, ma ne sospende soltanto l’esecutività finché perdura la misura. Il termine assegnato per la rimessione in pristino non decorre durante il sequestro, e al destinatario non è imposto alcun onere di attivarsi per il dissequestro, restando tale iniziativa rimessa alla sua autonomia e a quella della magistratura inquirente. La validità dell’ingiunzione prescinde dalla specifica natura del sequestro applicato.

Il Fatto

Una società, dapprima in amministrazione giudiziaria e poi fallita, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di un immobile abusivamente edificato su terreni sottoposti a sequestro ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 20, comma 1, 34 comma 9 e 40 comma 3 d.lgs. n. 159/2011.

Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso, assorbendo l’eccezione di tardività e compensando le spese. La curatela fallimentare ha proposto appello, deducendo il difetto di legittimazione passiva dell’amministratore giudiziario e l’illegittimità dell’ingiunzione per l’indisponibilità del bene sequestrato. Il Comune si è costituito, riproponendo l’eccezione assorbita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi, ritenendo assorbite le questioni preliminari. Sul primo, l’amministratore giudiziario, pur privo di diritti dominicali, vanta sui beni una detenzione qualificata: l’art. 34, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 gli attribuisce tutte le facoltà dei titolari dei diritti sui beni oggetto della misura. La notifica dell’ordine demolitorio nella sua persona era dunque imposta dalla funzione normativamente assegnata, come chiarito da Cass. pen., Sez. II, n. 47307 del 2023.

Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce i contrapposti orientamenti. Per un indirizzo l’ingiunzione sarebbe nulla per carenza di possibilità giuridica dell’oggetto; per altro, la pendenza del sequestro comporterebbe solo un differimento del termine, con onere dell’interessato di chiedere il dissequestro. Il Collegio aderisce all’orientamento intermedio delle Sezioni riunite del Consiglio di Stato, parere n. 277/2020, seguito dal TAR.

Il manufatto abusivo persiste nella sua materialità e spiega la propria antigiuridicità anche in pendenza del vincolo. Il sequestro rileva esclusivamente nel senso di impedire l’esecuzione dell’ordinanza per la sua durata, senza riverberarsi sulla validità giuridica dell’atto, che resta carente della sola esecutività per un vincolo esterno.

Il termine per la rimessione in pristino non decorre finché l’immobile resta sotto sequestro; restano salve le iniziative per il dissequestro, rimesse all’autonomia non solo del privato ma anche della magistratura inquirente, con ciò salvaguardando il principio nemo tenetur se detegere. L’impianto non intacca le valutazioni dell’autorità che ha apposto il vincolo ex art. 20, comma 1, d.lgs. n. 159/2011.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il richiamo del TAR al percorso argomentativo del parere ne integra sufficientemente la ratio, e la mancata pronuncia su singole censure è vizio emendabile in appello (Cons. Stato, Sez. V, n. 4095 del 2018). La doglianza sul nuovo avviso dopo il dissequestro è infine inattuale, non risultando il bene dissequestrato. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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