Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (Cons. Stato n. 1963 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte appellante di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio determina l’improcedibilità dell’appello per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La relativa declaratoria non richiede l’accertamento nel merito dei motivi di gravame, esaurendosi la cognizione nella verifica dell’attualità dell’interesse alla decisione. La compensazione delle spese processuali è giustificata, ex art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e art. 92, comma 2, cod. proc. civ., dall’esiguità dell’attività difensiva svolta dalla parte intimata e dalla mancata opposizione di questa alla clausola di compensazione e alla declaratoria di improcedibilità.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento con cui la Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa ha definito l’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello dell’Esercito italiano per l’anno 2015. L’ufficiale interessato, in servizio presso un comando logistico, era stato dichiarato idoneo con l’assegnazione di un punteggio collocatosi al decimo posto, senza conseguente iscrizione nel quadro di avanzamento.

Il militare ha impugnato l’atto davanti al TAR Lazio, che con la sentenza appellata ha accolto il gravame e annullato il provvedimento, condannando l’Amministrazione alle spese. Il Ministero della difesa ha proposto appello, con domanda cautelare respinta dalla sezione. Nel corso del procedimento la parte appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, concludendo per la declaratoria di improcedibilità a spese compensate. L’appellato non ha replicato.

La Motivazione della Corte

La Sezione prende atto della dichiarazione con cui l’Amministrazione appellante ha rappresentato la sopravvenuta caduta dell’interesse alla decisione. Su questa base qualifica l’impugnazione come improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede la declaratoria in caso di sopravvenuta carenza di interesse.

Il percorso argomentativo è lineare. Il Collegio non esamina i motivi di appello né la fondatezza della sentenza di primo grado, perché la carenza di interesse consuma la possibilità di una pronuncia nel merito. La verifica si esaurisce nell’accertamento dell’attualità dell’interesse alla decisione, che la stessa parte appellante ha escluso con dichiarazione formale.

Quanto alle spese, la Corte richiama l’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. La compensazione viene disposta tenendo conto dell’esiguità dell’attività difensiva svolta dalla parte intimata e della mancata opposizione di quest’ultima alla clausola di compensazione e alla declaratoria di improcedibilità.

Il contributo unificato resta a carico del Ministero della difesa. La sentenza ordina che sia eseguita dall’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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