Responsabilità contabile per contributo pubblico indebitamente percepito e distratto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 259 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, la concessione di un contributo pubblico vincola il beneficiario al perseguimento degli specifici fini cui il finanziamento è preordinato e al rispetto delle regole stabilite dal bando. La percezione del contributo mediante dichiarazioni non veritiere e fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, nonché la distrazione delle somme dalle finalità previste, integrano danno erariale. Alla responsabilità della società percettrice si affianca, in via solidale, quella degli amministratori di diritto e di fatto, anche in forza dell’art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20/1994. Nel processo contabile lo standard probatorio è quello del più probabile che non, con autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede penale.
Il Fatto
La vicenda riguarda un contributo concesso a una società operante in una zona colpita dal sisma del 2016, nell’ambito di un bando regionale cofinanziato con fondi europei. Dopo la presentazione della domanda, la società otteneva la liquidazione del primo stato di avanzamento, pari a 340.004,40 euro, a fronte di una rendicontazione basata in gran parte su fatture per forniture asseritamente inesistenti.
La Procura regionale contestava l’indebita percezione e la distrazione delle somme dalle finalità pubbliche, citando in giudizio la società incorporante, la legale rappresentante, l’amministratore di fatto e, per un ruolo minore, l’institore. Il procedimento penale pendente per truffa aggravata e malversazione, la richiesta di sospensione e numerose eccezioni probatorie segnavano lo svolgimento del giudizio contabile.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma anzitutto la propria giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la concessione di contributi pubblici resta vincolata al rispetto delle regole stabilite e dei fini cui il finanziamento è preordinato, con conseguente giurisdizione contabile in caso di percezione indebita o distrazione.
Il Collegio respinge la richiesta di sospensione necessaria del giudizio in pendenza del processo penale, richiamando l’art. 106 del codice di giustizia contabile e il disfavore dell’ordinamento per le sospensioni, valorizzando l’autonomia dell’attività istruttoria svolta dalla Procura contabile.
Quanto al regime probatorio, la Corte osserva che nel processo contabile, a differenza di quello penale, vige la regola del più probabile che non, con libero convincimento del giudice ai sensi degli artt. 94 e 95 c.g.c.. Ne deriva l’inutilizzabilità delle eccezioni difensive fondate sulle garanzie del processo penale: gli elementi acquisiti possono essere autonomamente valutati dal Collegio.
Nel merito, il Collegio ravvisa la fittizietà delle forniture, desunta dal mancato reperimento degli stampi, dalla natura dell’attività della società fornitrice, dalla sua dotazione di personale e locali, nonché dalla mancata comunicazione della fusione transfrontaliera e dall’assenza di unità produttive nel territorio regionale. Tali condotte, tenute con dolo, hanno vanificato le finalità del contributo.
La responsabilità è affermata in capo alla società percettrice, alla legale rappresentante, all’amministratore di fatto e alla società incorporante. La Corte condanna in solido al pagamento di 374.004,40 euro, oltre rivalutazione e interessi, riconoscendo anche un danno da disservizio quantificato equitativamente. Per l’institore la responsabilità è limitata al contributo derivante dalle fatture utilizzate nella rendicontazione, escluso il danno da disservizio.
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Nota della Redazione
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