Conti esteri in black list: la prova contraria alla presunzione di evasione non può limitarsi a dichiarazioni non disinteressate (Cass. civ. Sez. 5 n. 2522 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale relativa di evasione di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009, è norma sostanziale priva di efficacia retroattiva: con riferimento all’annualità 2009, la cui dichiarazione scadeva nel 2010, la sua applicazione non viola il principio di irretroattività. La prova contraria è libera, ma deve possedere efficacia idonea a inficiare la regola, fondata sull’id quod plerumque accidit, secondo cui i fondi accreditati su un conto corrente personale sono nella piena disponibilità dell’intestatario: non sono decisive le dichiarazioni “non disinteressate” rese da altri soggetti, né è sintomatica di contraddittorietà la diversa attività accertativa svolta per periodi d’imposta successivi, in ragione dell’autonomia delle singole annualità. Il raddoppio dei termini di cui al comma 2-bis della medesima disposizione, avendo natura procedimentale, si applica se il termine ordinario non sia già decorso al momento dell’entrata in vigore della norma.
Il Fatto
Con tre avvisi di accertamento, notificati nel 2017, l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione, per le annualità 2009, 2010 e 2011, redditi di capitale non dichiarati, corrispondenti all’importo lordo degli assegni versati su un conto corrente intestato al contribuente presso una banca di San Marino, Stato allora ricompreso nella c.d. black list. Il ricorso cumulativo proposto dinanzi alla C.T.P. è stato dichiarato inammissibile; in appello, la C.T.R. ha accolto parzialmente il ricorso per il solo anno 2009, escludendo dalla ripresa le movimentazioni antecedenti al 1° luglio 2009.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminati congiuntamente i primi tre motivi del ricorso principale, li ha ritenuti infondati. Ha precisato che la prova contraria alla presunzione legale relativa dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 è libera e può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, ma deve possedere un’efficacia probatoria idonea a superare la regola dell’id quod plerumque accidit. Nel fenomeno dell’evasione, ha osservato la Corte, è la società a fare da schermo ai soci e non viceversa: pertanto, le dichiarazioni rese dai cointeressati alla Guardia di Finanza, tese a ricondurre i fondi alla società di capitali, risultano “non disinteressate” e hanno scarsa efficacia probatoria, mirando a scaricare la responsabilità fiscale sull’ente collettivo.
La Corte ha altresì escluso ogni contraddittorietà dell’azione amministrativa, valorizzando il principio di autonomia dei periodi d’imposta: gli accertamenti notificati alla società per gli anni successivi al 2011 non inficiano la pretesa relativa alle annualità pregresse, fondata su elementi distinti. Nel caso di specie, il contribuente non ha offerto alcuna prova concreta, quale la ripartizione dei fondi con gli altri soci o il riversamento degli stessi alla società. La qualità di socio, assunta solo successivamente al 2011, conferma la ripresa per gli anni in cui il contribuente era estraneo all’organigramma societario.
Accogliendo il ricorso incidentale dell’Agenzia, la Corte ha affermato che l’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 introduce una norma sostanziale non retroattiva, la quale tuttavia si applica all’anno d’imposta 2009, i cui obblighi dichiarativi scadevano nel 2010, successivamente all’entrata in vigore della disposizione. Quanto al raddoppio dei termini di cui al comma 2-bis, la norma, di natura procedimentale, opera nel caso in cui il termine ordinario non sia ancora decorso al momento della sua entrata in vigore: per il 2009, il termine quadriennale scadeva nel 2014, sicché il raddoppio introdotto nel 2009 ha portato la scadenza al 2018, rendendo tempestivo l’avviso notificato nel 2017.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.