Conti giudiziali irregolari per mancata tracciabilità dei buoni carburante elettronici (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 100 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile che gestisce buoni carburante elettronici deve avere ad oggetto il valore reale oggetto di maneggio, non lo strumento interno di amministrazione. La redazione del conto basata sui c.d. buoni autorizzativi, anziché sui buoni di carburante elettronici, viola l’art. 616 del r.d. n. 827/1924, che impone l’indicazione del carico, dello scarico e dei resti, e l’art. 626, ultimo comma, r.d. n. 827/1924, che esige il documento giustificativo di ogni operazione. L’irregolarità non è meramente formale ma sostanziale, poiché impedisce la fedele rappresentazione della gestione e la tracciabilità dell’effettivo utilizzo dei valori. Unico titolo di discarico è la ricevuta del gestore attestante la fornitura resa e il collegato pagamento; nessun valore probatorio assumono le dichiarazioni o le autocertificazioni del conducente. La parifica del conto, condizione di procedibilità del giudizio, non sana l’irregolarità sostanziale della gestione contabile.

Il Fatto

Due agenti contabili del comune di Catanzaro si sono succeduti nella gestione dei buoni carburante degli automezzi comunali per l’esercizio finanziario 2019, il primo per il periodo dal 1° gennaio al 10 luglio, la seconda dall’11 luglio al 31 dicembre. Il Magistrato designato, con due relazioni di irregolarità, ha contestato la compilazione dei conti giudiziali sul modello 21 anziché sul modello 24 e l’inadeguatezza della rappresentazione dello scarico dei buoni carburante elettronici.

Gli agenti si sono costituiti chiedendo il discarico, in via subordinata la sola irregolarità senza addebito o la riduzione dell’addebito, eccependo la carenza di dolo o colpa grave. Dopo la riunione dei giudizi, il Collegio ha disposto ulteriori accertamenti tramite la Guardia di Finanza. Le relazioni integrative hanno confermato le criticità e quantificato gli ammanchi, portando alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide integralmente le conclusioni del Magistrato designato. Le gestioni sono il frutto promiscuo di due distinte contabilità: quella dei buoni carburante elettronici, oggetto reale del maneggio, e quella dei c.d. buoni autorizzativi, che costituiscono solo un mezzo interno di amministrazione. La compilazione corretta avrebbe dovuto esporre la giacenza iniziale con il dettaglio dei buoni, il carico e lo scarico mensili e la rimanenza finale.

La condotta contabile non rispetta i requisiti minimi richiesti dall’art. 616 del r.d. n. 827/1924 per la fedele rappresentazione della gestione. Il registro carburante, limitandosi alla progressiva disponibilità in valore complessivo, non consente di determinare la movimentazione in uscita dei buoni elettronici. Di qui la violazione dell’art. 626, ultimo comma, r.d. n. 827/1924, che impone la giustificazione documentale di ogni operazione.

Il Collegio respinge la tesi della mera irregolarità formale. La parifica e l’approvazione del conto costituiscono condizione di procedibilità del giudizio e non possono svuotare la verifica di regolarità formale e sostanziale a garanzia del corretto uso del pubblico denaro. Né rileva che il conto sia stato avallato dal dirigente del servizio finanziario.

Quanto allo scarico, i buoni autorizzativi restituiti con il timbro del gestore possono attestare solo l’avvenuto rifornimento, non il pagamento mediante uno specifico buono elettronico. Il Collegio richiama la sentenza di questa Sezione n. 116 del 5 aprile 2022 e la sentenza n. 101/2023: unico valido titolo di discarico è la ricevuta del gestore; nessun valore probatorio ha l’autocompilazione del modulo da parte del conducente.

Non ricorrono i presupposti dell’art. 2729 c.c., perché oggetto della contestazione è l’assenza di prova documentale dell’effettivo discarico, non la quadratura complessiva. La relazione della Guardia di Finanza ha confermato che, mancando la registrazione dei numeri seriali dei buoni, le ricevute POS e le cards esaurite, non è possibile individuare quali buoni siano stati utilizzati.

La condotta gravemente colposa degli agenti è accertata: hanno omesso la minima diligenza professionale, non ottenendo né archiviando alcuna quietanza attestante l’uso dei buoni per scopi istituzionali. La richiesta di potere riduttivo è inammissibile, essendo previsto solo per la diversa fattispecie di responsabilità amministrativa. I conti sono dichiarati irregolari, con i conseguenti addebiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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