Cessazione della materia del contendere per riliquidazione della pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 12 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso dal personale operativo già in quiescenza nel sistema misto, la riliquidazione del trattamento disposta dall’INPS nel corso del processo, con applicazione dell’aliquota di rendimento annua del 2,44% di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, determina la cessazione della materia del contendere quando la domanda del ricorrente risulti integralmente soddisfatta. La declaratoria presuppone l’accertamento effettivo dell’avvenuta erogazione e non una semplice dichiarazione di intenti dell’Istituto. Le spese di lite possono essere compensate quando la parte ricorrente abbia aderito alla relativa richiesta.

Il Fatto

Il ricorrente, già arruolato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e posto in quiescenza dopo circa trentasei anni di servizio, ha adito la Corte dei conti per ottenere l’annullamento della determinazione con cui l’INPS aveva quantificato il proprio trattamento di quiescenza. Egli ha chiesto l’accertamento del diritto alla corretta applicazione della normativa riservata al personale militare, con valorizzazione della quota retributiva mediante il coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile, richiamando le pronunce delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ.

Dopo aver diffidato invano l’Istituto, il ricorrente ha agito anche per il riconoscimento degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione monetaria. L’INPS si è costituito evidenziando di aver già provveduto alla riliquidazione del trattamento secondo i criteri indicati dalla circolare n. 68 del 14.06.2022, con erogazione nel rateo di gennaio 2024.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice riguarda gli effetti processuali della riliquidazione intervenuta in pendenza di giudizio. Il thema decidendum si concentra sulla verifica dell’effettiva soddisfazione della pretesa del ricorrente e sulla conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Il Collegio rileva che dalla documentazione in atti risulta che l’INPS ha applicato l’aliquota di rendimento del 2,44%, di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in conformità alle indicazioni della circolare n. 68 del 2022. Il calcolo della quota retributiva della pensione nel sistema misto è stato quindi rideterminato secondo i criteri richiamati dallo stesso ricorrente.

La Corte sottolinea che la riliquidazione è stata effettuata con lotto di pagamento del 17.10.2023 e che l’erogazione è avvenuta con il rateo di gennaio 2024, depositato in atti il 30.1.2024. Non si tratta dunque di una mera dichiarazione dell’Istituto, ma di un adempimento documentato e verificato.

Su richiesta congiunta delle parti, la causa era stata rinviata all’udienza del 15.2.2024 per consentire la verifica del pagamento. In tale sede il ricorrente non è comparso, mentre il difensore dell’INPS ha chiesto la cessazione della materia del contendere, richiamando l’adesione già manifestata dal ricorrente nel corso dell’udienza del 9.11.2023.

Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, il Collegio le compensa, valorizzando l’adesione del ricorrente alla relativa richiesta formulata dall’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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