Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza e obbligo di report semestrali (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 162 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dagli artt. 147 e ss. del d.lgs. n. 267/2000, si fonda sulla effettività e non sulla mera previsione regolamentare degli strumenti. La Sezione regionale di controllo, nell’esercizio della verifica annuale ex art. 148 TUEL, valuta l’adeguatezza funzionale del sistema nel suo complesso e può accertarne la sola parziale adeguatezza quando permangano criticità organizzative e carenze nell’attività reportistica infrannuale. Il regolamento comunale che impone report semestrali a comprova dei monitoraggi svolti vincola l’Ente: la loro mancata predisposizione integra una disfunzione rilevante, anche in presenza di giustificazioni legate alla carenza di personale. La mancanza di una struttura dedicata ai controlli, pur prevista dallo statuto regolamentare, costituisce autonoma ragione di criticità del sistema. Le dichiarazioni rese nei referti-questionario devono trovare conferma nella documentazione istruttoria, poiché l’attendibilità dei dati trasmessi condiziona l’esercizio del controllo esterno.
Il Fatto
Con deliberazione n. 162/2025/VSGC, la Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Galatone con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023, nell’ambito della verifica annuale prevista dall’art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. L’istruttoria, avviata con nota del 27.08.2025, ha richiesto all’Ente documenti e chiarimenti su talune dichiarazioni contenute nelle relazioni-questionario, con riscontri del 26.09.2025, del 02.10.2025 e del 15.10.2025.
La verifica fa seguito a un precedente controllo relativo all’anno 2019, definito con deliberazione n. 156/2022/VSGC, che si era concluso con un giudizio di parziale adeguatezza e con la riserva di accertare il completo adeguamento del sistema nelle annualità successive. La questione sottoposta alla Sezione riguarda dunque la permanenza o il superamento delle criticità già rilevate.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento richiamando gli artt. 147 e ss. del TUEL e le finalità del controllo individuate dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR: verifica dell’effettivo funzionamento del sistema, coerenza dei risultati rispetto agli obiettivi, osservanza dei vincoli organizzativi, finanziari e contabili.
Sul controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, la Corte rileva che le verifiche sono compiute su una percentuale esigua di atti, mediante estrazione casuale semplice non supportata da motivate tecniche di campionamento di natura probabilistico-statistica, come richiesto dall’art. 147-bis, comma 2, TUEL. Le schede risultano compilate in modo generico, le comunicazioni degli esiti sono tardive e il Piano annuale previsto dal regolamento non è documentato. L’inoltro tardivo dei risultati impedisce le eventuali azioni di autocorrezione e l’adozione di provvedimenti in autotutela.
Sul controllo di gestione, la Sezione registra l’adempimento degli obblighi di trasmissione dei referti annuali ex artt. 198 e 198-bis TUEL, ma rileva il ritardo nell’approvazione dei referti 2021 e 2022 e la mancata predisposizione dei report semestrali previsti dal regolamento comunale, necessari per analizzare gli scostamenti e rimuovere tempestivamente le disfunzioni.
Il controllo strategico presenta carenze per tutte le annualità considerate. La Sezione richiama l’esigenza di verifiche intermedie semestrali e della piena integrazione con il controllo di gestione. Sul controllo sugli equilibri finanziari e sul controllo sugli organismi partecipati emergono incongruenze tra le dichiarazioni dei questionari e la documentazione acquisita, nonché la mancanza di report infrannuali e, per il 2021, della doppia asseverazione dei debiti e crediti reciproci; risulta carente la conciliazione con tutti gli organismi partecipati.
Il controllo sulla qualità dei servizi evidenzia un miglioramento rispetto al 2019, ma la Sezione invita a dare piena attuazione all’art. 33 del regolamento, con programmazione delle indagini, customer satisfaction, benchmarking e consultazione degli stakeholders. In conclusione, la Corte accerta la parziale adeguatezza del sistema e invita l’Ente ad adottare le misure necessarie al superamento delle criticità, con riserva di verifica nelle successive annualità.
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Nota della Redazione
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