Subentro nella distribuzione del gas: la cessazione del rapporto resta un licenziamento per g.m.o. (Cass. civ. Sez. Lav n. 9673 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In assenza di una norma di legge che lo consenta espressamente, né una fonte regolamentare né clausole negoziali possono introdurre cause di estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverse da quelle previste dall’ordinamento. Il recesso intimato dal datore di lavoro in occasione del cambio di gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, ai sensi del d.m. 21 aprile 2011, costituisce un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 legge n. 604/1966. L’originario datore di lavoro è quindi tenuto a dimostrare la sussistenza del presupposto organizzativo e produttivo (perdita dell’appalto e appartenenza del lavoratore alle categorie di personale individuate dal decreto) e l’impossibilità di repechage; la scelta del dipendente da licenziare, tra personale omogeneo e fungibile, deve rispettare i criteri di correttezza e buona fede.
Il Fatto
Un dipendente di Italgas Reti S.p.A., addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale, veniva licenziato il 30 novembre 2022 a seguito del cambio di appalto per la distribuzione del gas naturale ex d.m. 21 aprile 2011 e del subentro di altra impresa nella concessione. Il lavoratore impugnava il recesso.
La Corte d’appello di Napoli, confermando la sentenza di prime cure, dichiarava l’illegittimità del licenziamento, qualificandolo come licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, contestando la qualificazione del recesso, la sussistenza dell’interesse ad agire del lavoratore, transitato alle dipendenze del nuovo gestore, e l’accertamento compiuto dal giudice del merito in ordine alla scelta del personale da licenziare.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi per la loro stretta connessione. In primo luogo, ha richiamato il precedente di Cass. n. 16856/2020, affermando che le disposizioni di fonte regolamentare, come il d.m. 21 aprile 2011, non possono prevedere cause estintive del rapporto di lavoro diverse da quelle individuate dall’ordinamento. La circostanza che l’attività di distribuzione del gas esprima un interesse pubblico primario non è sufficiente, in mancanza di una previsione legislativa ad hoc, a derogare al regime legale di tutela dei licenziamenti.
Quanto alla normativa di liberalizzazione del mercato, la legge n. 164/2000 non contiene alcun criterio che consenta di derogare al principio della tipicità delle cause estintive. Il d.m. 21 aprile 2011 individua un presupposto giustificativo esterno alla volontà datoriale che abilita al ricorso al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma la garanzia del passaggio all’impresa subentrante è di natura regolamentare e lascia distinti i rapporti di lavoro. L’originario datore è quindi tenuto a dimostrare la sussistenza del presupposto organizzativo e l’impossibilità di ricollocazione.
La Corte ha inoltre precisato che, una volta accertato il presupposto legittimante il recesso, la scelta del dipendente deve rispettare le regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., potendosi fare riferimento ai criteri di cui all’art. 5 legge n. 223/1991. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, la carenza di criteri idonei a individuare il personale da licenziare e la totale inosservanza dell’obbligo di repechage.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., la Corte ha chiarito che esse sono ravvisabili solo, rispettivamente, nel caso di giudizio basato su prove non introdotte dalle parti o di attribuzione dell’onere probatorio a una parte diversa da quella che ne era gravata, circostanze non ricorrenti nella specie. Infine, la distinzione dei rapporti contrattuali con il cedente e con il cessionario rende non necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società subentrante e dei lavoratori comparati. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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