Notifica telematica dell’appello nulla e non inesistente: la costituzione sana il vizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4902 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica telematica dell’atto di appello, l’eventuale mancanza del ricorso nell’allegato non comporta l’inesistenza della notificazione quando i documenti trasmessi siano sufficienti a far percepire alla controparte che si tratta dell’impugnazione avverso una determinata pronuncia. La notificazione affetta da tale difetto è pertanto nulla e non inesistente, con la conseguenza che essa è sanabile. Nel rito del lavoro, a radicare il gravame basta il deposito dell’atto di impugnazione. La costituzione in giudizio dell’appellata sana ogni vizio della vocatio in ius ai sensi dell’art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. e rende superflua la rinnovazione della notifica.
Il Fatto
Una lavoratrice aveva convenuto in giudizio il MIUR, ottenendo pronuncia favorevole. Il Ministero proponeva appello e, per l’udienza, effettuava la notifica in via telematica. La Corte d’Appello di Milano, rilevando che nella notifica non si rinveniva il ricorso di appello, disponeva la rinnovazione della notifica e fissava il rinvio.
L’appellante assumeva di aver eseguito la rinnovazione in via telematica, ma non documentava il deposito dell’atto in Cancelleria. La Corte territoriale, ritenendo non documentata la rinnovazione, definiva il giudizio senza esaminare il merito. Il Ministero ricorreva quindi per cassazione, deducendo la violazione delle norme sul rito del lavoro e sull’attività di notificazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i profili di ammissibilità. Dà atto che la sentenza di appello è stata pubblicata il 4.2.2021 e che il ricorso per cassazione è stato notificato il 29.7.2021, entro il semestre di legge, non risultando la notificazione della sentenza. Il ricorso è quindi ritenuto ritualmente e tempestivamente introdotto.
Sul piano processuale, il Collegio ricostruisce il contenuto del deposito telematico. Dai documenti trasmessi dalla Cancelleria risultano copie analogiche di un file di ricevuta con allegati, tra cui una relata di notifica indicante le parti e la natura di impugnativa in appello, il decreto di fissazione di udienza e il ricorso in appello. La Corte territoriale aveva invece affermato che il ricorso non si rinveniva.
Il Collegio richiama il principio secondo cui anche l’eventuale mancanza dell’atto di appello nella notifica telematica non ne comporta l’inesistenza se risultino notificati documenti sufficienti a far percepire alla controparte la natura di impugnazione. Nel rito del lavoro, a radicare il gravame basta il deposito dell’atto di impugnazione, come precisato da Cass. 30 ottobre 2020, n. 30082. La relata conteneva le indicazioni essenziali e la memoria di costituzione della lavoratrice riconosceva di aver ricevuto la pec. Ricorrono dunque i presupposti perché la notifica sia considerata nulla e non inesistente.
Il tema si sposta quindi sulla rinnovazione. Il rinvio era stato disposto senza fissare un termine perentorio. Il Ministero assumeva di aver eseguito la rinnovazione il 14.2.2020, ma non documentava il deposito in Cancelleria. La Corte osserva però che i termini processuali erano sospesi per l’emergenza Covid e che l’udienza del 20.4.2020 era stata rinviata d’ufficio al 18.11.2020. L’appellante avrebbe quindi potuto depositare gli atti fino a tale udienza.
Prima di quella data la lavoratrice si era costituita per eccepire l’irritualità della notifica originaria. La Corte afferma che la costituzione in giudizio sana ogni vizio della vocatio in ius ai sensi dell’art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. e rende superflua la rinnovazione, secondo l’indirizzo di Cass. 1° ottobre 2018, n. 23667 e Cass. 17 luglio 2023, n. 20601. Il contraddittorio in secondo grado era dunque regolare.
Il primo motivo è pertanto accolto. Restano assorbiti il secondo motivo, sull’omesso esame di un fatto decisivo, e il terzo, riguardante il merito. La sentenza è cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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