Patrocinio a spese dello Stato: convivenza anagrafica e onere di allegazione (Cass. pen. Sez. IV n. 36959 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la possibilità di cumulare ai redditi dell’istante quelli conseguiti dai familiari è strettamente collegata alla situazione di convivenza, ma, a fronte di una certificazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare, la persona accusata di non aver comunicato variazioni di reddito rilevanti non può limitarsi ad affermare che i redditi sono percepiti da persona in realtà non convivente. Su di essa grava l’onere di allegazione e di supporto probatorio, senza che sorga in capo all’accusa l’onere di provare che la certificazione anagrafica corrisponda alla realtà. Il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 è reato istantaneo con effetti perduranti, il cui pericolo di danno erariale si protrae fino alla revoca del beneficio, e la mancata comunicazione, oggetto di specifico impegno, non può essere valutata come mera negligenza ai fini dell’art. 131-bis cod. pen.
Il Fatto
Un soggetto, sottoposto a indagini in un procedimento penale, presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, autocertificando la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 e impegnandosi, ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 115/2002, a comunicare le variazioni rilevanti di reddito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione dell’istanza. Ammesso al beneficio, ometteva la comunicazione della variazione di reddito del nucleo familiare intervenuta nell’anno 2018, comprensiva del reddito percepito dalla madre, tale da superare i limiti di legge.
L’ammissione veniva revocata a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza. Il Tribunale condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002; la Corte di appello confermava. Proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la necessità di provare l’effettiva convivenza con la madre e la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sul primo motivo rileva che lo stesso è aspecifico: la difesa ha sostenuto la non effettiva convivenza con la madre senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, fondata sugli accertamenti della Guardia di Finanza che documentavano l’appartenenza al medesimo nucleo familiare e il superamento dei limiti di reddito.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai sensi dell’art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, nel reddito complessivo dell’istante va computato anche quello delle persone che con lui convivono, non quello dei familiari non conviventi, poiché la cumulabilità è collegata alla situazione di convivenza (Sez. IV n. 35674 del 26.06.2019, Rv. 276673; Sez. IV n. 43527 del 04.05.2017).
Tali principi, però, non comportano che, di fronte a una certificazione anagrafica, l’accusa debba provare la corrispondenza della stessa alla realtà. Chi allega la non effettiva convivenza deve spendere argomentazioni e produrre documentazione: nel caso di specie il ricorrente non ha fatto né l’una né l’altra cosa.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016, Rv. 266590, secondo cui il giudizio di tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie, e la successiva pronuncia di Sez. IV n. 30042 del 29.05.2024, Rv. 286818. Il reato è istantaneo con effetti perduranti: il pericolo di danno erariale si protrae fino alla revoca, che ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 115/2002 non è più possibile dopo cinque anni. Nella specie il pericolo si è protratto per più di due anni e mezzo e non è venuto meno per condotta dell’interessato, sicché non è illogico aver escluso la tenuità.
Nota della Redazione
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