Inammissibilità del ricorso reiterativo e annullamento sulle spese processuali (Cass. pen. Sez. 2 n. 19286 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si fondi sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico. In tema di estorsione, l’altrui danno, avendo necessariamente connotazione patrimoniale, comprende anche la desistenza dal tempestivo esercizio di un’azione giudiziaria finalizzata a tutelare un diritto o un interesse, posto che il patrimonio va inteso come un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico. La condanna al pagamento delle spese processuali del grado di appello va eliminata quando la relativa statuizione risulti caducata a seguito dell’accoglimento, da parte del giudice d’appello, del motivo concernente il dissequestro dei beni.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato l’imputato per il delitto di estorsione, con dissequestro e restituzione dei beni riportati nel verbale di sequestro. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: il primo relativo al vizio di motivazione e all’attendibilità della persona offesa; il secondo concernente l’erronea applicazione dell’art. 629 cod. pen.; il terzo, infine, relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali del grado di appello, nonostante l’accoglimento dell’istanza di dissequestro.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato la sussistenza di una “doppia conforme”, avendo la sentenza di appello integralmente condiviso le argomentazioni della sentenza di primo grado. Ha quindi osservato che i primi due motivi di ricorso erano del tutto reiterativi dei motivi di appello e proposti in mancanza di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una mera richiesta di lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità.

La Corte ha ribadito il principio per cui è inammissibile il ricorso fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti, citando i precedenti Sez. 3, n. 44882 del 2014, Sez. 3, n. 18521 del 2018 e Sez. 5, n. 15041 del 2018. Ha inoltre escluso qualsiasi vizio di motivazione, ritenendo che i giudici di merito avessero adeguatamente valorizzato una pluralità di elementi obiettivi a sostegno delle dichiarazioni della persona offesa.

Con riferimento alla contestazione relativa al dolo e alla minaccia, la Corte ha richiamato il principio per cui l’altrui danno, nell’estorsione, può consistere anche nella desistenza dal tempestivo esercizio di un’azione giudiziaria, citando Sez. 2, n. 32083 del 2023.

È stato, invece, accolto il terzo motivo di ricorso. La Corte ha rilevato che il ricorrente aveva introdotto in appello un motivo specifico, che era stato accolto, riguardante il dissequestro. Ciononostante, la sentenza di appello lo aveva condannato alle spese processuali del grado. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

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