Inammissibile la particolare tenuità del fatto dedotta per la prima volta in (Cass. pen. Sez. VII n. 34169 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata. Né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. Il provvedimento amministrativo che impone obblighi per ragioni emergenziali, come le zone colpite da terremoto, conserva validità per il tempo necessario a fronteggiare la situazione concreta, senza che il mero decorso del tempo ne determini l’inefficacia.
Il Fatto
I ricorrenti sono stati tratti a giudizio e condannati per la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen., per non avere osservato un’ordinanza sindacale emessa nel novembre 2016 per ragioni di sicurezza pubblica, consistente nel divieto di accedere alle zone rosse del Comune di Arquata del Tronto. La vicenda si colloca nel contesto del sisma che ha colpito quelle aree.
Avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 22 dicembre 2025 i condannati propongono ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la validità dell’ordinanza nonostante il tempo trascorso, la non punibilità per la particolare tenuità del fatto e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo non convince la Corte. Il provvedimento amministrativo risaliva a otto anni prima, ma ciò non esclude la configurabilità di una condizione emergenziale che, tenuto conto della specificità della situazione concreta, può protrarsi per un lungo arco di tempo nel corso del quale il provvedimento conserva validità. La censura è quindi infondata.
Il secondo motivo è inammissibile. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non risulta essere stata chiesta al giudice di merito. La Corte richiama il condiviso orientamento secondo cui, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se l’articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità.
Anche la residua censura, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è priva di pregio. Il Tribunale ha ancorato il diniego, in modo ineccepibile, alla negativa personalità degli imputati. Il percorso argomentativo è pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., suscettibili di essere estesi anche al trattamento sanzionatorio.
La Corte richiama il principio secondo cui, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole può risultare sufficiente. Il ricorrente oppone obiezioni di tangibile e assoluta genericità.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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