Diniego delle attenuanti generiche e assenza di elementi positivi (Cass. pen. Sez. VII n. 34171 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio; anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione può risultare sufficiente. L’applicazione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego. Il ricorso che si limiti a contestare tale motivazione in termini generici, senza confrontarsi con essa, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico, meglio descritto nel capo di imputazione. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 15.01.2026, ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi del mancato riconoscimento del beneficio e lamentando, sul punto, violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII muove dal principio consolidato secondo cui, per ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente e idoneo a determinare o meno il beneficio. Bastano quindi anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle sue modalità di esecuzione.

La Corte richiama sul punto Sez. 2 n. 23903 del 15.07.2020 e Sez. 5 n. 43952 del 13.04.2017. A fronte di tale approdo, il ricorrente oppone obiezioni di tangibile e assoluta genericità.

Il Collegio aggiunge che a giustificare il rigetto depone l’assenza di elementi positivi idonei a fondare il riconoscimento del beneficio. L’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto che discende automaticamente dall’assenza di elementi negativi sulla personalità del soggetto: essa richiede elementi di segno positivo, la cui mancanza legittima il diniego. Viene richiamata Sez. 3 n. 24128 del 18.03.2021.

Nel caso concreto la Corte territoriale ha ancorato il diniego della mitigazione sanzionatoria alla pessima biografia penale del condannato e alla gravità della condotta. Di fronte a tale motivazione il ricorrente si limita a lamentare in termini estremamente generici la mancata concessione, senza confrontarsi con il provvedimento impugnato e richiamando principi non decisivi.

Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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