Autoriciclaggio, sequestro del profitto e divieto di doppia imputazione del valore (Cass. pen. Sez. II n. 41024 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di autoriciclaggio, qualora si intenda sottoporre a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, il profitto del delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., non può computarsi due volte il medesimo valore, imputandolo a titolo di profitto sia del reato presupposto sia della successiva attività di ripulitura. Il giudice deve distinguere espressamente tra prodotto e profitto del reato, individuandone la concreta consistenza e destinazione, e non può sovrapporre le due nozioni. Nei reati a consumazione prolungata e a condotta frammentaria, ai fini della competenza territoriale, il reato si consuma ove si realizza il primo atto con effetto dissimulatorio. In caso di concorso di persone, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, il sequestro va disposto nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto conseguito dal medesimo.

Il Fatto

Il Tribunale di Bologna, in funzione di Tribunale del riesame, aveva integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, in relazione ai reati di cui agli artt. 2635 cod. civ. e 648-ter.1 cod. pen..

Gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la violazione delle regole sulla competenza territoriale; la carenza del fumus in ordine all’elemento soggettivo; l’integrazione da parte del Tribunale della motivazione del provvedimento genetico; l’errata individuazione dei beni suscettibili di confisca ai sensi dell’art. 648-quater cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da alcune premesse generali sulla fattispecie di autoriciclaggio. Il delitto non può consumarsi, neanche nella forma tentata, prima che si perfezioni il delitto presupposto, e la condotta dissimulatoria deve essere necessariamente successiva a questo. Il reato, a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione dei beni illeciti.

Sul primo motivo, i giudici di legittimità ricordano che la competenza territoriale va valutata “allo stato degli atti”, avendo riguardo alla contestazione del pubblico ministero. Nel caso di condotte frammentarie e progressive, affidate a più soggetti, il reato si considera consumato dove si realizza il primo atto con effetto dissimulatorio, ancorché costituente solo un segmento della condotta tipica. Il motivo è pertanto infondato.

Il secondo motivo è dichiarato in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. In materia di misure cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, non essendo consentite censure sulla tenuta logica dell’apparato argomentativo. Quanto all’elemento soggettivo, la valutazione sommaria del fumus si estende a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, compreso il coefficiente psicologico.

Il terzo motivo è manifestamente infondato: il Tribunale del riesame non può integrare la motivazione del decreto di sequestro se mancante o meramente apparente, ma conserva il potere-dovere di integrarne le eventuali insufficienze argomentative.

È invece fondato il quarto motivo. La Corte afferma che non può computarsi due volte il medesimo valore, imputandolo come profitto sia del reato-fonte sia della successiva attività di ripulitura. Occorre distinguere tra prodotto e profitto del reato, e tra le somme semplicemente trasferite e quelle immesse in altre attività economiche. Richiamando le Sezioni Unite n. 13783 del 2024, si ribadisce che il sequestro va disposto nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto conseguito dal medesimo. Da qui l’annullamento con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio sul punto, con rigetto delle restanti censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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