Porto di spray al peperoncino e sequestro probatorio: motivazione apparente e riesame (Cass. pen. Sez. I n. 32131 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale con funzione di riesame è ammesso, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge, restando estranea al sindacato di legittimità ogni doglianza concernente la contraddittorietà o l’incompletezza della motivazione. La violazione di legge è ravvisabile, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 5876 del 2004, solo quando ricorra la mancanza assoluta di motivazione o una motivazione meramente apparente, per inosservanza di precise norme processuali. Il decreto di sequestro probatorio di cosa pertinente al reato deve indicare la rilevanza della res ai fini dell’accertamento dei fatti e il nesso di pertinenza con il reato; la mancanza assoluta di motivazione ne comporta la nullità genetica, non sanabile in sede di riesame. Il porto in luogo pubblico di uno spray a base di oleoresin capsicum integra la contravvenzione di cui all’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 quando le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione ne rivelano la destinazione univocamente illecita, incompatibile con la finalità di autodifesa, per la quale il porto è normativamente consentito.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, in funzione di riesame, ha rigettato la richiesta di riesame del decreto con il quale il Pubblico ministero aveva disposto, in data 10 aprile 2025, il sequestro probatorio di uno spray al peperoncino, ritenuto corpo del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975. Il nebulizzatore, di circa 59 ml, recava etichetta in lingua inglese in parte illeggibile e priva di marchio CE.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la mancanza di motivazione in quanto apparente in relazione al fumus commissi delicti e, comunque, la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza, che da un lato aveva affermato che il bene risultava descritto nel decreto di convalida e dall’altro aveva ritenuto che la natura del contenuto sarebbe stata accertata in seguito. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente inammissibili le doglianze relative al vizio di contraddittorietà e incompletezza della motivazione. In tema di misure cautelari reali, infatti, l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. circoscrive il ricorso per cassazione alla sola violazione di legge. Il sindacato di legittimità resta quindi limitato alla verifica della mancanza assoluta di motivazione o della presenza di una motivazione meramente apparente, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 5876 del 2004.
Quanto alla dedotta apparenza della motivazione, la Corte richiama il principio secondo cui la nullità originaria del decreto di sequestro, in caso di mancanza assoluta di motivazione, non può essere sanata dal Tribunale in sede di riesame. Il decreto di sequestro probatorio di cosa pertinente al reato deve indicare non solo la rilevanza della res ai fini dell’accertamento dei fatti, ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza con il reato, richiamando sul punto i precedenti Sez. II n. 39187 del 2021 e Sez. III n. 30993 del 2016.
Nel caso concreto, la Corte ritiene la motivazione del decreto sufficiente, sia sotto il profilo della finalità probatoria sia sotto quello del fumus. L’indagato risponde, in via provvisoria, del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, rispetto al quale è necessario l’accertamento sul contenuto del nebulizzatore. Sul punto viene richiamata Sez. II n. 14608 del 2023, ove si è precisato che solo in presenza delle caratteristiche di offensività stabilite dal combinato disposto degli artt. 2, comma 3, legge n. 110 del 1975 e 1 d.m. n. 203 del 2011, da accertare in giudizio, la detenzione di tali bombolette configura la contravvenzione di porto abusivo di armi di cui all’art. 699 cod. pen..
La Corte afferma che il porto in luogo pubblico di uno spray a base di oleoresin capsicum integra la contravvenzione di cui all’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 quando le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione depongono per una destinazione della res a finalità univocamente illecita. Nel caso in esame la motivazione rimanda ai verbali di perquisizione e sequestro, che danno conto delle modalità della detenzione, della condotta serbata e della natura del cilindro: elementi reputati idonei a escludere la destinazione univoca alla difesa e a giustificare il sequestro probatorio per verificare la specifica sostanza e la sua concentrazione. Il ricorso è quindi rigettato, senza condanna alle spese in ragione della minore età del ricorrente, con oscuramento dei dati sensibili.
Nota della Redazione
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