Tentato omicidio: idoneità degli atti valutata ex ante e animus necandi (Cass. pen. Sez. I n. 34429 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell’agente sia alla differente potenzialità dell’azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata e dalle modalità dell’atto lesivo. L’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, onde determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto. Ne consegue che, accertata l’astratta idoneità della condotta a provocare l’evento letale per l’arma usata e la zona attinta, è irrilevante che l’evento non si sia verificato per fattori indipendenti dalla volontà dell’agente.

Il Fatto

Due soggetti erano coinvolti in un’aggressione consumatasi all’esterno di un ristorante, originata da un rimprovero rivolto a un avventore per aver fatto cadere una bottiglia di birra. L’esecutore materiale, sopraggiunto alle spalle della persona offesa, la colpiva con un coccio di bottiglia al collo e in altre parti del corpo, procurando ferite multiple da taglio.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 27 novembre 2025, confermava la condanna inflitta in primo grado per tentato omicidio in concorso, con pena di cinque anni di reclusione ciascuno e pene accessorie. La difesa dei ricorrenti impugnava la decisione dolendosi della qualificazione giuridica della condotta e del difetto di motivazione sulla ritenuta offensività della lesione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rigetta i ricorsi, giudicati del tutto sovrapponibili e esaminati congiuntamente. Il nucleo del ragionamento è la distinzione tra lesioni personali e tentato omicidio, che si fonda su due parametri convergenti: l’atteggiamento psicologico dell’agente e la potenzialità dell’azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma e dalle modalità dell’atto.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, in tema di delitti contro la persona, Sez. I n. 24173 del 05/04/2022 fissa i criteri di discrimine tra le due fattispecie. Ribadisce poi, citando Cass. Sez. I n. 27918 del 2010, che l’idoneità degli atti va valutata con giudizio ex ante, avuto riguardo alle circostanze in cui opera l’agente e alle modalità dell’azione, per determinarne l’adeguatezza causale e l’attitudine a creare un pericolo attuale e concreto. Sul piano soggettivo richiama Cass. Sez. I n. 51056 del 2013: l’animus necandi si desume dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma e dalle modalità dell’atto.

Applicando tali principi, i giudici di merito hanno valorizzato la zona colpita — il collo, percorso dalla vena giugulare, priva di protezione ossea o cartilaginea — e l’arma utilizzata, un arnese tagliente idoneo a recidere il sottile strato di pelle che ricopre la vena. Secondo il giudizio ex ante, le modalità della condotta erano univocamente finalizzate e concretamente adeguate a porre in pericolo la vita della persona offesa. L’animus necandi trova ulteriore conferma nell’aggressione armata già predisposta, nella reiterazione dei colpi e nella reazione ritorsiva al rimprovero iniziale.

Quanto al concorrente, la Corte conferma la qualificazione del suo apporto come concorso morale, consistito nel provocare l’intervento dell’esecutore materiale e nell’affiancarlo nell’aggressione. Richiama Sez. I n. 7643 del 2014: l’atipicità della condotta concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., non esime il giudice dal motivare sulla prova di una reale partecipazione e sulla forma concreta assunta in rapporto di causalità efficiente.

La censura difensiva, incentrata sulla superficialità della ferita e sull’assenza di pericolo concreto per la vita, è infondata. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio per cui, accertata l’astratta idoneità della condotta a cagionare l’evento letale, è irrilevante che l’evento non si sia realizzato per fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, come la reazione della persona offesa. I ricorrenti, prospettando il vizio di motivazione, non si confrontano efficacemente con tali argomenti e sollecitano una diversa valutazione del fatto. Segue la condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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