Continuazione in executio e rito abbreviato: riduzione prima del cumulo (Cass. pen. Sez. I n. 32334 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di esecuzione, ai fini della determinazione della pena conseguente al riconoscimento della continuazione tra più reati giudicati con le forme del rito abbreviato, la riduzione prevista dall’art. 441, comma 2, cod. proc. pen. opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale di cui all’art. 78 cod. pen., che fissa a trenta anni il limite della reclusione. Nel giudizio di cognizione, invece, la riduzione per la scelta del rito segue la determinazione della pena secondo le norme sul concorso. La discrasia tra le due fasi è giustificata dalla diversità giuridica delle situazioni processuali e dal principio di intangibilità del giudicato, non essendo la diminuente del rito speciale applicabile, né duplicabile, nel procedimento di esecuzione di pene concorrenti.
Il Fatto
Il condannato aveva chiesto al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna emesse dalla Corte d’appello di Catanzaro, la prima a venti anni di reclusione e la seconda a undici anni di reclusione ed euro 66.000,00 di multa. Entrambi i giudizi si erano celebrati con le forme del rito abbreviato.
Il giudice dell’esecuzione, respinta la richiesta della difesa di operare la riduzione per il rito solo dopo l’applicazione del criterio di cui all’art. 78 cod. pen., aveva determinato la pena finale in anni 23 e giorni 10 di reclusione. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione agli art. 441, comma 2, cod. proc. pen. e art. 78 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. La questione giuridica riguarda il criterio di calcolo della pena quando, in esecuzione, sia riconosciuta la continuazione tra reati i cui processi si sono svolti con rito abbreviato e sia astrattamente applicabile il limite massimo di pena di cui all’art. 78 cod. pen.
Il Collegio ricorda che il criterio di calcolo del cumulo materiale, quando si debba tener conto della riduzione del rito abbreviato, è diverso a seconda che l’operazione avvenga nel giudizio di cognizione o in sede esecutiva. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante, da ultimo confermata da Sez. U n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampa’, e delineata compiutamente dalle Sezioni Unite Volpe.
Nel giudizio di cognizione la riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene di cui agli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è la disposizione limitativa del cumulo materiale che fissa il massimo della reclusione in trenta anni (Sez. U n. 45583 del 25/10/2007, Volpe).
In sede di esecuzione, invece, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati giudicati con rito abbreviato, la riduzione per la scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen. (Sez. U n. 45583 del 25/10/2007, Volpe; Sez. I n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka).
La discrasia tra le regole applicabili nelle due fasi non determina alcuna disparità di trattamento. Per l’esecuzione delle pene concorrenti si applica l’art. 663, comma 1, cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero di determinare la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso. In assenza di una specifica previsione derogatoria nel decimo libro del codice di rito, la diminuente del rito speciale non può essere applicata nel procedimento di esecuzione, coerentemente con il carattere eccezionale della potestà del giudice dell’esecuzione. La ratio dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. è diversa: garantire all’imputato, in ogni singolo processo, il vantaggio della scelta del rito alternativo in ordine alle imputazioni contestate in quello specifico processo, senza che tale vantaggio possa essere duplicato in sede esecutiva.
Il giudice dell’esecuzione si è dunque conformato ai principi richiamati e non è incorso in alcun errore di diritto. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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