Esigenze cautelari: pericolo di recidiva desumibile dalle modalità del fatto (Cass. pen. Sez. V n. 2482 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ovvero l’inattualità o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, rimanendo all’interno del provvedimento impugnato; non è ammissibile quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi di ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca di applicazione della misura, seppur non specificamente individuate né imminenti. Il giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dalle caratteristiche e modalità del fatto e dall’analisi della personalità dell’indagato. Attualità e concretezza delle esigenze cautelari non vanno confuse con l’attualità delle condotte criminose, potendo il pericolo di reiterazione essere desunto dalle modalità delle condotte contestate anche se risalenti nel tempo.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato in concorso, riformando il provvedimento con cui il GIP aveva rigettato la richiesta cautelare.

Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo l’illogicità della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, in relazione al lungo tempo trascorso dalla commissione del reato e all’insussistenza di condotte illecite, e con un secondo motivo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull’inidoneità di una misura meno afflittiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, muovendo dalla regola che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure che investono la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze. Sul punto richiama il precedente Sez. IV n. 45528 del 01.12.2022.

Il Tribunale del riesame ha offerto un percorso logico-argomentativo completo e coerente, trattando l’unico tema devoluto alla sua cognizione, quello delle esigenze cautelari, e ripercorrendo in modo analitico la condotta illecita. Ha illustrato le ragioni di un pericolo concreto ed attuale di recidivazione, riconoscendo una inclinazione a delinquere non occasionale in ragione del modus operandi particolarmente insidioso e decettivo, caratterizzato da pianificazione ed esecuzione del furto in pieno giorno, oltre che dalla spregiudicatezza dell’azione criminosa in concorso e dai rapporti con gli altri correi. Il ragionamento risulta coerente con l’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

La Corte ribadisce che il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi di ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca di applicazione della misura, seppur non specificamente individuate né imminenti, richiamando Sez. III n. 34154 del 24.04.2018 e Sez. II n. 6593 del 25.01.2022. Il nuovo testo dell’art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015, non consente di desumere il pericolo esclusivamente dalla gravità del titolo di reato, ma non osta alla considerazione della concreta condotta e delle circostanze che la connotano, quali elementi imprescindibili per la prognosi di probabile ricaduta.

L’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non vanno confuse con quelle delle condotte criminose: il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità delle condotte contestate anche se risalenti nel tempo, secondo Sez. II n. 38299 del 13.06.2023 e Sez. II n. 9501 del 23.02.2016. Il Tribunale ha quindi disconosciuto rilevanza decisiva al tempo trascorso, in effetti non ampio, fra i fatti e la richiesta cautelare, valutando altresì la denuncia per altro furto due mesi dopo e i precedenti per reati contro il patrimonio.

Quanto alla scelta della misura, la motivazione è adeguata: l’idoneità degli arresti domiciliari rispetto alla gravità dei fatti esclude implicitamente la possibilità di tutela con misure meno afflittive. All’inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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