Compensazione del credito risarcitorio con pena pecuniaria ex art. 35-ter (Cass. pen. Sez. I n. 1449 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligazione dello Stato al pagamento delle somme riconosciute al detenuto a titolo di rimedio risarcitorio ex art. 35-ter Ord. pen. può essere compensata con l’obbligazione pecuniaria del detenuto verso lo Stato per la pena pecuniaria cui sia stato condannato con sentenza irrevocabile. Il credito dello Stato è certo, liquido ed esigibile per effetto del titolo costitutivo rappresentato dalla sentenza di condanna, indipendentemente dall’iscrizione a ruolo e dall’emissione della cartella di pagamento, che costituiscono atti della procedura di esecuzione coattiva, meramente eventuale e successiva all’inadempimento. La produzione dell’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero, in quanto atto che dà conto della posizione giuridica attuale del condannato, è sufficiente a dimostrare l’esistenza del controcredito anche nel procedimento incidentale di cui all’art. 35-ter Ord. pen. La mera possibilità astratta di conversione della pena pecuniaria non riscossa ai sensi dell’art. 660 cod. proc. pen. non costituisce ostacolo alla compensazione, potendo assumere rilievo solo la conversione effettivamente disposta.
Il Fatto
Con ordinanza del 25 febbraio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia che, accogliendo parzialmente l’istanza del detenuto, aveva riconosciuto in suo favore il rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter Ord. pen., liquidando la somma di euro 6.244,00.
Il Tribunale disattendeva l’eccezione di compensazione del credito risarcitorio con il controcredito dello Stato per il pagamento di una multa non riscossa, pari a euro 119.645,59, oggetto di provvedimento di cumulo. A fondamento della decisione, il giudice di sorveglianza sosteneva che l’ordinanza di riconoscimento avrebbe natura dichiarativa, che la nuova disciplina delle pene pecuniarie di cui al d.lgs. n. 150/2022 osterebbe alla compensazione e che l’Amministrazione non avrebbe dimostrato l’avvio della procedura esecutiva, essendo inoltre possibile la conversione delle pene non riscosse.
La Motivazione della Corte
Il ricorso del Ministero prospetta l’erronea applicazione degli artt. 35-bis e 35-ter Ord. pen. in combinato disposto con l’art. 1 del R.D. n. 1611/1933, per avere il Tribunale escluso la compensazione nel caso in cui il rimedio sia riconosciuto dal magistrato di sorveglianza anziché dal giudice civile. La Corte dichiara il motivo fondato, richiamando l’orientamento consolidato di legittimità che ritiene il credito risarcitorio del detenuto suscettibile di compensazione con l’obbligazione per pena pecuniaria a suo carico verso lo Stato.
Quanto ai presupposti sostanziali della compensazione, richiamato l’art. 1243 cod. civ. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili (Sez. U, n. 23225 del 2016), la Corte chiarisce che la certezza attiene all’esistenza dell’obbligazione e al suo titolo costitutivo, mentre la liquidità postula la determinazione dell’ammontare in base al titolo. Per la pena pecuniaria, il titolo costitutivo è la sentenza di condanna irrevocabile, che non può essere generica e pertanto ne determina necessariamente l’ammontare. Il credito è esigibile quando non vi siano condizioni, come nel caso di condanna non sospesa.
La Corte precisa, poi, che l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento non servono a provare l’esistenza del credito, essendo meri atti della procedura di esecuzione coattiva, che è eventuale, presuppone l’inadempimento e non incide sull’attuale esistenza del credito. La prova del controcredito può essere validamente fornita mediante la produzione dell’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero, il quale contiene la posizione giuridica attuale del condannato, in coerenza con il principio già affermato dalla giurisprudenza civile per la prova del credito dello Stato in analoga procedura mediante la tempestiva produzione della posizione giuridica dell’intimato.
Nessuna rilevanza decisiva è attribuita, infine, alla possibile conversione della pena pecuniaria ai sensi dell’art. 660 cod. proc. pen., trattandosi di evenienza che non risulta disposta nel caso concreto e che non può essere introdotta nel giudizio in via meramente ipotetica o congetturale. L’ordinanza impugnata non resiste pertanto alle censure: il ricorso è accolto con rinvio per nuovo giudizio, affinché il Tribunale di sorveglianza verifichi, alla luce dei principi enunciati, l’effettiva esistenza e l’ammontare del controcredito ministeriale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1243 c.c. – Compensazione legale e giudiziale
- Art. 660 c.p.p. – Esecuzione delle pene pecuniarie