Ricorso in cassazione personale inammissibile se non sottoscritto da difensore abilitato (Cass. pen. Sez. VII n. 31345 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. È irrilevante, ai fini dell’ammissibilità, l’autenticazione della sottoscrizione del ricorso operata da un legale, poiché essa, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità della firma e la sua riconducibilità alla parte privata, senza supplire al difetto del requisito soggettivo di sottoscrizione. La regola si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza dell’11 ottobre 2024, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di un anno di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, articolando tre motivi concernenti l’insufficienza di prove, l’insussistenza del fatto e la contraddittorietà della decisione.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII penale ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione preliminare e assorbente, di natura strettamente processuale: l’atto risulta sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Il collegio richiama l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, nel testo applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017.

La norma impone che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Il Supremo Collegio osserva che il requisito soggettivo di sottoscrizione non è surrogabile dall’intervento di un legale che si limiti ad autenticare la firma della parte.

La Corte ribadisce, richiamando un orientamento consolidato, che il ricorso avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente. La legge n. 103 del 2017 ha inciso sugli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. proprio per escludere la possibilità di ricorrere in proprio dinanzi alla Suprema Corte.

Quanto all’autenticazione, il collegio precisa che essa, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata. Si tratta di una funzione del tutto diversa dalla sottoscrizione qualificata richiesta dalla legge: l’autenticazione non conferisce all’atto la necessaria assistenza tecnica di un difensore cassazionista.

Nel percorso argomentativo la Sezione richiama i precedenti conformi Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018 e Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018. All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in base ai criteri espressi dalla Corte Cost., sent. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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