Inutilizzabilità delle chat e prova di resistenza nel ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 41470 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che deduce l’inutilizzabilità di un elemento a carico deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione di tale elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza. Gli elementi acquisiti illegittimamente divengono irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze restino sufficienti a giustificare l’identico convincimento. La messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non è un mero documento liberamente acquisibile, ma richiede l’assoggettamento alla disciplina dell’art. 254 cod. proc. pen., con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria. Tuttavia l’inutilizzabilità assoluta e patologica, rilevabile d’ufficio ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen., presuppone che la parte specifichi i profili di fatto essenziali a verificarne la fondatezza, non potendo la Corte supplire alla carenza descrittiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13.03.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lodi il 23.05.2023 nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, commessi dall’agosto 2020 al 22 ottobre 2020. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge per l’inutilizzabilità delle fotografie delle schermate di chat (cd. screenshot), estratte dal telefono cellulare e acquisite, a suo dire, con modalità illegittime nel corso della perquisizione, senza la previa autorizzazione del pubblico ministero richiesta per il sequestro di corrispondenza. Con il secondo motivo ha contestato la prova della destinazione allo spaccio, sostenendo che il dato delle dosi medie singole fosse fuorviante rispetto al principio attivo effettivamente contenuto nella sostanza sequestrata.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio non ha negato in astratto che la questione dell’inutilizzabilità delle chat estrapolate dal telefono senza il previo sequestro disposto dal pubblico ministero potesse essere fondata. Ha tuttavia rilevato, per un verso, la genericità delle censure volte a dimostrare la decisività di tali risultanze e, per altro verso, la genericità della stessa questione di inutilizzabilità.
La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, quando si lamenta l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento ai fini della prova di resistenza. Il ricorrente, invece, ha omesso di considerare l’elemento centrale della condanna, costituito dalle dichiarazioni confessorie rese dal complice minorenne, separatamente giudicato, e dai riscontri acquisiti nel giudizio davanti al Tribunale per i minorenni. La prova di resistenza andava quindi articolata non solo sulle chat, ma anche su tali diverse risultanze.
Quanto al merito dell’inutilizzabilità, la Corte ha ribadito che la messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non è più considerata un mero documento, liberamente acquisibile senza la garanzia dell’art. 15 Cost., ma richiede l’assoggettamento alla disciplina dell’art. 254 cod. proc. pen., con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, senza possibilità di accesso diretto da parte della polizia giudiziaria, salvo quanto disposto dall’art. 353 cod. proc. pen. Il Collegio ha richiamato sul punto Sez. 6, n. 1269 del 2024 e Sez. 2, n. 25549 del 2024.
Tuttavia la questione era stata dedotta per la prima volta in cassazione e non era stata oggetto di valutazione nel giudizio di appello. Era pertanto onere del ricorrente chiarire, a pena di inammissibilità, se il pubblico ministero avesse autorizzato ulteriori indagini tecniche sul contenuto del telefono. La motivazione della sentenza impugnata faceva riferimento non solo alle chat estrapolate tramite screenshot, ma anche a una successiva e più approfondita indagine sul telefono sequestrato il 12 ottobre 2020. La Corte ha ricordato che non le compete verificare, in mancanza di specifiche deduzioni, cause di inutilizzabilità non manifeste, richiamando Sez. 6, n. 1219 del 2019, Sez. 5 n. 19553 del 2014 e Sez. 5 n. 30102 del 2018.
Dalla declaratoria di inammissibilità è conseguita, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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