Prescrizione del furto semplice e confisca di beni estranei al momento consumativo (Cass. pen. Sez. IV n. 41461 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione occorre fare riferimento al trattamento edittale della fattispecie concretamente derubricata, con esclusione delle aggravanti non contestate. Quando il fatto è qualificato come furto semplice, con le sole aggravanti comuni dell’art. 61, nn. 7 e 11, cod. pen., non opera l’aumento previsto dall’art. 625, ultimo comma, cod. pen., che richiede il concorso con almeno una delle circostanze dello stesso articolo. I periodi di sospensione determinati dall’adesione del difensore all’astensione di categoria si sommano al termine, non trovando applicazione il limite di sessanta giorni dell’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. La confisca facoltativa non può fondarsi su condotte successive al momento consumativo del furto, che assumono valore di mero post factum.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova per il reato di furto, originariamente contestato come art. 624-bis cod. pen. e riqualificato in quello semplice con le aggravanti comuni dell’art. 61, nn. 7 e 11, cod. pen. L’imputato era accusato di essersi impossessato di un borsello contenente denaro e assegni, sottratto dallo spogliatoio di un’officina meccanica.

Avverso la sentenza di secondo grado il condannato proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo il travisamento della prova quanto ai filmati di videosorveglianza, l’inversione dell’onere della prova in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, la violazione dell’art. 240 cod. pen. sulla confisca e l’illegittimità della correzione del dispositivo ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente, anche d’ufficio, la questione della prescrizione. Poiché la fattispecie era stata derubricata in furto semplice e la statuizione non era stata impugnata dal pubblico ministero, il calcolo va effettuato sul trattamento edittale della figura non aggravata.

Non concorre alcuna circostanza dell’art. 625 cod. pen., non contestata, con la conseguenza che non si applica l’aumento di pena previsto dall’art. 625, ultimo comma, cod. pen. Il termine massimo, ai sensi dell’art. 157, comma 1, cod. pen., è pertanto pari a sette anni e sei mesi.

A tale termine si aggiungono i periodi di sospensione ex art. 159 cod. pen. determinati dall’adesione del difensore all’astensione di categoria, che non integra un legittimo impedimento e non soggiace al limite di sessanta giorni, nonché il rinvio per legittimo impedimento dell’imputato. Al momento della sentenza di appello il termine non era decorso, ma lo stesso risultava maturato alla data della decisione di legittimità: ne deriva l’annullamento senza rinvio agli effetti penali, con esame dei motivi ai soli fini civili ex art. 578 cod. proc. pen.

Nel merito, i primi due motivi sono inammissibili perché versati in fatto. In una ipotesi di doppia conforme le sentenze si integrano a vicenda e il sindacato sulla motivazione resta circoscritto alla verifica della logicità e della corrispondenza al dato probatorio. Le dichiarazioni della persona offesa, pur non soggette all’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., erano state corroborate dai filmati e da ulteriori riscontri.

Il terzo motivo è invece fondato. La Corte territoriale aveva giustificato la confisca con la strumentalità rispetto al reato, ravvisata nell’accreditamento e nel pagamento delle somme. Ma tali condotte si collocano dopo il momento consumativo del furto, coincidente con l’appropriazione della cosa, e assumono valore di mero post factum, escludendo il nesso di strumentalità. La statuizione ablatoria va eliminata, con restituzione dei beni all’avente diritto.

Il quarto motivo è infine infondato: è emendabile ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. la sentenza che abbia omesso di condannare l’imputato alle spese in favore della parte civile, quando dalla motivazione non emergano elementi indicativi di un rigetto o di una compensazione.

Nota della Redazione

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