Continuazione tra condotte associative mafiose e detenzione del partecipe (Cass. pen. Sez. I n. 25071 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato. Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati associativi mafiosi non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all’omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo. Il raggiungimento della qualifica apicale nella medesima cosca, in luogo della mera partecipazione, costituisce anzi indice di progressiva appartenenza e di continuità nella partecipazione.

Il Fatto

Il condannato ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna. La prima, divenuta irrevocabile nel 2001, riguarda la partecipazione alla cosca mafiosa fino al 1997; la seconda, divenuta irrevocabile nel 2025, riguarda l’assunzione del ruolo apicale nella medesima famiglia mafiosa per fatti commessi tra il 2018 e il 2019.

La Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza rilevando l’assenza di elementi di programmazione unitaria. Ha valorizzato, in particolare, il lungo periodo di detenzione intercorso tra le due condotte e il riconoscimento, nella seconda condanna, del ruolo di capo del mandamento. Il condannato ha impugnato il provvedimento deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Le due condanne riguardano condotte di partecipazione alla medesima cosca mafiosa in segmenti temporali diversi, separati da più di venti anni. L’ordinanza impugnata ha ritenuto che in questo arco temporale, in cui il ricorrente è stato prevalentemente detenuto, non vi fosse prova della prosecuzione della partecipazione e che lo iato temporale fosse preclusivo al riconoscimento di una volizione criminale unitaria.

Il Collegio dà continuità all’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di associazione mafiosa, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio. La rescissione del legame può essere desunta, a titolo esemplificativo, da un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, dal trasferimento in luogo distante da quello di operatività, o da una contrapposizione interna seguita dall’allontanamento di uno dei sodali; su tali elementi grava sull’interessato un mero onere di allegazione, non contrastato da significativi dati di segno contrario (Sez. VI n. 1162 del 2021, Di Matteo).

Ne consegue che, per decidere l’istanza, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto effettuare una specifica indagine sulla natura dei due sodalizi e sulla loro continuità. Non basta il riferimento alla tipologia del reato e all’omogeneità delle condotte: occorre accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto alla medesima organizzazione (Sez. V n. 20900 del 2021, Gattuso).

Né rileva che nella prima condanna il ricorrente sia stato ritenuto un mero partecipe e nella seconda un esponente apicale. Il raggiungimento della qualifica apicale, in ragione delle regole di comportamento delle organizzazioni mafiose individuate come massima di esperienza che non abbisogna di prova, è anzi indice di continuità nella partecipazione (Sez. I n. 16523 del 2021, Romano; Sez. V n. 25616 del 2019, Devona).

L’ordinanza impugnata è quindi annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione. Il giudizio di rinvio dovrà svolgersi davanti a giudice diverso, in applicazione dei principi affermati da Corte cost. n. 183 del 2013 in relazione agli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che impediscono al giudice della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. di partecipare al giudizio di rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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