Continuazione e nuovo fornitore di stupefacente: difetto di programmazione originaria (Cass. pen. Sez. I n. 20914 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati, anche in sede di esecuzione, esige una approfondita e rigorosa verifica volta a riscontrare se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni, del bene protetto e la contiguità spazio-temporale degli illeciti costituiscono solo indici rivelatori, di per sé non sufficienti a dimostrare un’unica deliberazione di fondo. Non integra il medesimo disegno criminoso la ripresa dell’attività di spaccio dopo una stasi determinata dalla necessità di reperire un nuovo fornitore di stupefacente, non identificato sin dall’origine, atteso che l’individuazione di un diverso canale di approvvigionamento postula una riorganizzazione dell’attività e quindi una nuova determinazione volitiva.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di vendita di sostanza stupefacente oggetto di tre sentenze della Corte di appello di Trieste, relative a fatti commessi nel gennaio 2018, fino a febbraio 2018 e da giugno 2019 a marzo 2020. Le prime due condanne erano già state unificate in continuazione.

La Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza ritenendo insussistente il medesimo disegno criminoso. Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la carenza di motivazione in ordine alla insussistenza del vincolo, valorizzando la sovrapponibilità delle condotte e la mera necessità di sostituire il fornitore.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio acquisito secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, di una approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se al momento della commissione del primo reato i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali. Richiama Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017.

L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono di per sé soli di ritenere che gli illeciti siano frutto di un’unica deliberazione di fondo; da quest’ultima non si può prescindere, giacché la ratio della disciplina risiede nella iniziale previsione di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità e nell’elaborazione di un programma di massima. Richiama Sez. III n. 3111 del 20/11/2013, Sez. I n. 34502 del 02/07/2015 e Sez. I n. 354 del 28/01/1991, secondo cui il riscontro degli elementi rilevanti è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici o travisamenti.

Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione ha motivato il diniego evidenziando elementi indicativi della insussistenza di una previa programmazione collocabile nel 2018. Il provvedimento ha correttamente rilevato che il riconoscimento del vincolo per i fatti del gennaio 2018 non consente di affermare che quelli commessi a distanza di un anno e mezzo fossero stati previamente programmati, anche considerando che il ricorrente ha ammesso di avere interrotto l’attività perché riteneva di essere sottoposto a indagini.

La Corte esclude la dedotta contraddittorietà nella valutazione delle allegazioni difensive: la necessità di individuare un nuovo fornitore, con sospensione dell’attività proprio per tale ragione, può costituire elemento indicativo della insussistenza della previa programmazione, pur se poi l’attività riprende con le medesime modalità. L’individuazione di un diverso canale di reperimento dello stupefacente, non identificato sin dall’origine e che postula la riorganizzazione dell’attività anche quanto ai tempi delle nuove cessioni, in assenza di elementi concreti in senso diverso, non consente di ritenere che i reati successivi siano stati oggetto di un programma unitario rispetto a quelli commessi con il precedente fornitore. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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