Revoca sospensione condizionale per causa ostativa non conosciuta dal giudice di merito (Cass. pen. Sez. I n. 20915 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., qualora emerga una causa ostativa non conosciuta dal giudice di primo grado, ancorché nota al giudice di appello non investito della questione. A quest’ultimo è precluso il potere di provvedere d’ufficio in ossequio al principio devolutivo, non avendo egli espresso alcuna valutazione sul punto, neppure implicita. L’assenza di specifiche deduzioni difensive sulla devoluzione del tema consolida la legittimità del provvedimento di revoca.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, in funzione di Corte di appello, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con sentenza di primo grado, poi confermata in appello. La revoca è stata disposta per l’emergere di due precedenti ostativi divenuti irrevocabili solo in epoca successiva alla pronuncia di concessione del beneficio.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa motivazione in ordine all’individuazione delle sentenze ostative e alla mancata conoscibilità delle stesse da parte dei giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, ritenendolo non fondato. Il percorso argomentativo muove dall’accertamento compiuto dal giudice dell’esecuzione, che ha indicato con precisione le date di irrevocabilità delle sentenze ostative — rispettivamente il 29 maggio e il 24 giugno 2024 — e ha evidenziato come il giudice di primo grado, alla data del 27 settembre 2017, non potesse esserne a conoscenza.
Tale indicazione temporale, secondo la Corte, è sufficiente a individuare i precedenti rilevanti ai fini della revoca. Il ricorrente non ha dedotto specifiche ragioni idonee a comprometterne l’identificabilità. La censura sulla presunta carenza motivazionale relativa alla mancata conoscibilità dei precedenti ostativi è pertanto destituita di fondamento.
Il nucleo del principio affermato riguarda l’applicazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente ritenuto legittima la revoca della sospensione condizionale concessa in violazione della norma, quando emerga una causa ostativa non conosciuta dal giudice di primo grado, ancorché nota al giudice di appello non investito della questione.
La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 36460 del 30/05/2024, che hanno affermato il principio secondo cui al giudice di appello è precluso il potere di provvedere d’ufficio in ossequio al principio devolutivo, non avendo egli espresso alcuna valutazione sul punto, neppure implicita. Nel caso concreto il ricorrente non ha dedotto di aver devoluto il tema al giudice di appello.
Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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