Sequestro per equivalente e disponibilità del conto: limiti del ricorso in cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 32149 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è invece deducibile l’illogicità manifesta, denunciabile solo attraverso lo specifico motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ai fini della confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 rileva la concreta disponibilità del bene in capo al reo, che può desumersi anche dalla materiale disponibilità delle chiavi di accesso al conto. Le dichiarazioni rese in altro procedimento sono utilizzabili come indizi a fini cautelari anche fuori delle condizioni dell’art. 238 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha emesso, nei confronti di due indagati per reati tributari, un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, fino alla somma corrispondente all’imposta evasa, eseguito tra l’altro su conti correnti formalmente intestati a una società rimasta estranea alle contestazioni. Quest’ultima, quale terza interessata, ha chiesto il dissequestro: l’istanza è stata respinta dal GIP e, in sede di appello cautelare, dal Tribunale.
La Corte di cassazione, con precedente sentenza rescindente, ha annullato il provvedimento, demandando al giudice del rinvio di accertare se l’indagato avesse o meno la disponibilità dei beni formalmente intestati all’ente. Il Tribunale di Roma, decidendo quale giudice di rinvio, ha rigettato l’appello, ritenendo dimostrata l’effettiva disponibilità del conto da parte dell’indagato. Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muove dalla premessa processuale dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: contro le ordinanze in materia di sequestro il ricorso è consentito solo per violazione di legge, comprensiva degli errori di giudizio e di procedura e dei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo inidoneo a esporre l’itinerario logico del giudice. Richiama le Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e, per converso, esclude la deducibilità dell’illogicità manifesta, riservata al motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sezioni Unite n. 2 del 2004).
Il primo motivo, che censura l’utilizzo delle dichiarazioni rese dall’indagato in altro procedimento in asserita violazione dell’art. 238 cod. proc. pen., è manifestamente infondato. La Corte ribadisce che i gravi indizi di colpevolezza per l’applicazione e il mantenimento delle misure cautelari personali possono essere desunti da atti di altri procedimenti anche a prescindere dalle condizioni dell’art. 238, norma che opera sul piano del giudizio di responsabilità e non su quello delle condizioni di applicabilità delle misure (Sez. I n. 40997 del 2008).
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, il Collegio ricorda che la confisca ex art. 12-bis presuppone la disponibilità del bene in capo al reo e che l’onere probatorio grava sul pubblico ministero già in fase cautelare. La nozione di disponibilità comprende non solo la relazione dominicale, ma anche una relazione di tipo fattuale riconducibile al possesso; la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente può essere sufficiente, purché accompagnata da altri indicatori concreti. La ricorrente si limita a proclamare la propria estraneità e il mancato coinvolgimento del proprio amministratore, senza indicare le ragioni per cui le somme dovrebbero ricondursi alla sua sfera patrimoniale.
Nel caso concreto il Tribunale ha valorizzato una pluralità di elementi: la cessione delle quote societarie a soggetti legati all’indagato, la riconducibilità di fatto delle società, il possesso dei token di accesso ai conti, l’utilizzo degli stessi senza alcun titolo e la redazione di report. Si tratta di motivazione incensurabile in sede di legittimità. Il terzo motivo, oltre a essere versato in fatto, è aspecifico e introduce una doglianza sulla mancata indicazione dei beni nel decreto che non era stata prospettata con il primo ricorso, risultando quindi preclusa.
Nota della Redazione
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