Sindacato di legittimità sulla motivazione indiziaria, non nuovo accertamento (Cass. pen. Sez. 7 n. 12451 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo indiziario, la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi effettuata dal giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo come controllo sul rispetto dei criteri legali di valutazione della prova dettati dall’art. 192 cod. proc. pen., verificando la completezza, la correttezza e la logicità del discorso motivazionale. La Corte di legittimità non può procedere a un nuovo accertamento del fatto, ripetendo l’esperienza conoscitiva del giudice di merito. La regola di giudizio dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio” consente la condanna quando le ricostruzioni alternative all’ipotesi accusatoria costituiscono mere evenienze remote, astrattamente prospettabili ma prive di qualsiasi riscontro nelle emergenze processuali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, che aveva condannato l’imputato alla pena di due anni e un mese di reclusione per i reati di cui all’art. 423 cod. pen. e alla legge n. 110 del 1975.
Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione il difensore, lamentando che la pronuncia di condanna si fondasse su un unico elemento meramente indiziario, deducendo la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che le sentenze di merito avevano indicato una pluralità di indizi a carico dell’imputato, ritenendo la responsabilità provata in modo non manifestamente illogico. Ha quindi puntualizzato che, nei processi indiziari, al giudice di legittimità è demandato esclusivamente il sindacato sulle massime di esperienza applicate nella valutazione degli elementi indiziari.
Il controllo sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi si traduce, pertanto, in una verifica di correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito dal giudice di merito, senza che possa configurarsi come una nuova esperienza conoscitiva. La Corte ha richiamato il principio per cui tale sindacato è limitato al rispetto dei criteri legislativi di valutazione delle prove, utilizzando i parametri della completezza, correttezza e logicità della motivazione, soffermandosi sul precedente della Sez. 1, n. 1343 del 1994.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata considerazione di una spiegazione alternativa all’ipotesi accusatoria, la Corte ha chiarito che la regola dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio” non impone di assolvere ogni qualvolta una ricostruzione diversa sia astrattamente formulabile. Una condanna è legittima quando le ipotesi alternative risultino mere evenienze remote, la cui concreta realizzazione nel caso di specie sia priva del benché minimo riscontro negli atti processuali.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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