Furto in esercizio commerciale procedibile a querela dopo la riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. V n. 22234 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, d.lgs. n. 150 del 2022, il delitto di furto aggravato commesso in un esercizio commerciale è procedibile a querela della persona offesa. La mancata comparizione all’udienza della persona offesa, regolarmente citata con l’avvertimento che l’assenza sarebbe stata intesa come remissione tacita, determina l’estinzione del reato e impone la sentenza di non luogo a procedere. Il giudice di legittimità, in presenza di una discrasia tra il capo di imputazione indicato in epigrafe e quello risultante dal decreto di citazione, può ricostruire l’effettiva imputazione dagli atti richiamati nella decisione, senza incorrere in violazione di legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 18 novembre 2025, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell’imputato per il reato di furto, ritenendolo estinto per remissione della querela. La persona offesa, regolarmente citata, non era comparsa all’udienza dopo essere stata avvertita che la sua assenza sarebbe valsa come remissione tacita.
Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge. Secondo il ricorrente, l’imputazione aveva ad oggetto il furto in abitazione, reato procedibile d’ufficio anche dopo la riforma introdotta dall’art. 2, d.lgs. n. 150 del 2022, cosicché il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la procedibilità a querela.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dell’effettiva imputazione. Il decreto di citazione a giudizio, richiamato nel provvedimento impugnato, contestava all’imputato il delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., per essersi introdotto in un esercizio pubblico e impossessato di somme presenti nel registratore di cassa e in un armadietto.
La sentenza impugnata riporta in epigrafe un capo di imputazione diverso, riferito all’art. 624-bis cod. pen. e a una persona offesa differente. La Corte ritiene tuttavia che, dal numero di registro notizie di reato indicato nell’intestazione e dal contenuto della decisione, emerga con chiarezza il riferimento all’imputazione del decreto di citazione.
Su questa base il Collegio esclude che si tratti di furto in abitazione. Il fatto è stato commesso in un esercizio commerciale, con la sola aggravante della cosa esposta alla pubblica fede, e non lede la privata dimora.
Da ciò discende la procedibilità a querela del reato, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 2, d.lgs. n. 150 del 2022. Il Tribunale ha quindi correttamente desunto dalla mancata comparizione della persona offesa, citata con specifico avvertimento, la remissione tacita e ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato.
Il ricorso del Pubblico ministero, che presupponeva la procedibilità d’ufficio, è pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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