Continuità didattica del docente di sostegno subordinata alla disponibilità del posto (TAR Sardegna n. 762 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla continuità didattica dell’alunno con disabilità, nel quadro dell’art. 8 D.L. n. 71/2024 e dell’art. 2 del decreto attuativo n. 32 del 26 febbraio 2025, non configura un diritto alla conferma incondizionata del docente di sostegno. La conferma del docente in continuità presuppone la disponibilità del posto, il previo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili. Il dirigente scolastico è tenuto a valutare l’interesse del discente e a comunicarne l’esito alla famiglia, ma la preferenza accordata al docente in continuità opera solo rispetto agli altri aspiranti agli incarichi a tempo determinato e non prevale sulla posizione del docente di ruolo già in organico. Il termine del 15 giugno concerne il vaglio prodromico del dirigente e non la conclusione dell’intero procedimento, fissata al 31 agosto. Sopravvenuto un provvedimento espresso, il ricorso avverso il silenzio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Il genitore di una minore con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 chiedeva al dirigente scolastico, il 21.05.2025, la conferma dell’insegnante di sostegno che aveva seguito la figlia nell’anno scolastico precedente, invocando la continuità didattica ex art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 66/2017. Decorso il termine del 15 giugno senza provvedimento, il ricorrente agiva contro il silenzio dell’amministrazione, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna risarcitoria.

Con nota dell’11.09.2025 l’Istituto comunicava l’esito negativo della richiesta, non essendo possibile riconfermare la docente sul posto di sostegno. Il ricorrente impugnava tale comunicazione con motivi aggiunti, deducendo difetto di motivazione, violazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 66/2017, travisamento dei fatti e mancata ponderazione del preminente interesse dell’alunna. L’amministrazione eccepiva l’improcedibilità del ricorso introduttivo per venir meno dell’inerzia e chiedeva il rigetto dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso sul silenzio. L’adozione del provvedimento espresso ha fatto venir meno la situazione di inerzia: presupposto della condanna ex art. 117 c.p.a. è che al momento della pronuncia perduri l’inadempimento. Il provvedimento sopravvenuto in corso di giudizio determina, quindi, sopravvenuta carenza di interesse, secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7218 del 2024; TAR Campania Salerno, Sez. II, n. 1450 del 2025).

Il Tribunale precisa poi che il termine del 15 giugno non riguarda la conclusione dell’iter di conferma del docente — che il comma 5 della disposizione attuativa impone entro il 31 agosto 2025 — ma il vaglio prodromico del dirigente, a monte delle verifiche degli uffici scolastici territoriali sulla disponibilità del posto e sul diritto alla nomina.

Nel merito, i motivi aggiunti sono infondati. La disciplina di settore, contenuta nell’art. 8 D.L. n. 71/2024 e nell’art. 2 del decreto attuativo n. 32 del 2025, subordina la conferma a precedenza assoluta al ricorrere di più condizioni: la disponibilità del posto, il previo svolgimento delle operazioni sul personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina. La preferenza opera solo rispetto agli altri aspiranti agli incarichi a tempo determinato ex art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999, non rispetto agli incarichi finalizzati al ruolo.

Nel caso concreto, essendo l’alunna l’unica iscritta con titolo all’insegnante di sostegno, l’unico posto disponibile era stato coperto dal docente di ruolo già in organico. La riconferma della docente precedente non era dunque possibile, e il provvedimento sfugge alle censure.

Il Collegio ribadisce che la continuità didattica non si esaurisce nella conferma del docente, ma investe l’intero percorso educativo, le metodologie, la progettazione e il rapporto scuola-famiglia, con centralità del PEI e del Piano di Inclusione. Il principio va però conciliato con i meccanismi di assegnazione degli incarichi e con la posizione dei docenti in possesso di titoli migliori (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3104 del 2009; TAR Marche, Sez. II, n. 634 del 2024). Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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