Continuità dei valori di magazzino negli accertamenti su annualità consecutive (Cass. civ. Sez. V n. 7704 del 23.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, il principio di continuità dei valori di bilancio non opera soltanto sul piano civilistico, ma vincola anche l’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento. Le rimanenze finali di un esercizio costituiscono le esistenze iniziali di quello successivo. Ne consegue che l’Ufficio, qualora proceda alla rettifica dei valori di magazzino per due periodi d’imposta consecutivi, deve attribuire alle rimanenze finali di un’annualità gli stessi valori delle giacenze iniziali del periodo successivo. Resta fermo il potere dell’Amministrazione di rideterminare il valore delle rimanenze, ma tale potere incontra il limite della coerenza interna tra le due rettifiche. La sentenza che ometta di verificare il rispetto di tale continuità è cassata con rinvio.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, all’esito di una verifica fiscale generale, ha notificato a una società operante nel settore alimentare un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativamente all’anno d’imposta 2016. Il provvedimento si fondava su due contestazioni: l’omessa fatturazione e contabilizzazione di ricavi, desunta da differenze tra i quantitativi di merce in uscita dal magazzino e quelli fatturati, e l’indeducibilità dei componenti negativi derivanti da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un fornitore qualificato come missing trader.

La società ha impugnato l’atto. La C.G.T. di primo grado di Napoli ha respinto il ricorso e la decisione è stata confermata in appello. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione del principio di continuità dei valori di magazzino.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso muove da un dato specifico. Con un precedente avviso di accertamento l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi per l’anno 2015, rideterminando le rimanenze finali di quell’esercizio. Secondo la ricorrente, quel valore avrebbe dovuto costituire le giacenze iniziali dell’esercizio 2016, in applicazione del principio di continuità dei valori di bilancio. Tuttavia, il valore delle rimanenze finali accertato al 31/12/2015 non coincideva con quello delle giacenze iniziali all’1/1/2016 considerato nell’avviso di accertamento impugnato.

La Corte dichiara il motivo fondato. Richiamando un proprio precedente, si afferma che nel calcolo del reddito d’impresa trova applicazione il principio della continuità di bilancio: le rimanenze finali di un esercizio costituiscono le esistenze iniziali di quello successivo. Resta fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di rideterminare il valore delle rimanenze in sede di accertamento.

Il passaggio decisivo attiene all’estensione del principio. La Corte chiarisce che la continuità riguarda anche gli accertamenti dell’Amministrazione. Se l’Ufficio rettifica i valori di magazzino per due periodi d’imposta consecutivi, deve attribuire alle rimanenze finali di un’annualità gli stessi valori delle giacenze iniziali del periodo successivo.

Su questo punto la sentenza d’appello non supera il vaglio. Il Collegio rileva che dal testo della decisione impugnata non si comprende se e come il principio sia stato rispettato. Il passo in cui la C.G.T. motiva il rigetto del motivo d’appello relativo ai valori di magazzino è definito obiettivamente incomprensibile. La motivazione, dunque, non consente di ricostruire il percorso logico seguito.

Da qui la cassazione in parte qua della sentenza e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché verifichi se l’Agenzia, rettificando i redditi degli anni 2015 e 2016, abbia attribuito alle rimanenze al 31/12/2015 lo stesso valore delle giacenze iniziali all’1/1/2016. Il giudice del rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *