Presunzioni tributarie: la “corsa media” del taxi è indizio privo di gravità (Cass. civ. Sez. V n. 7709 del 23.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo del reddito, il dato statistico-elaborativo della “corsa media” di un taxi, ricavato da uno studio sulle nuove tariffe scaturito da un accordo tra il Comune e le associazioni sindacali di categoria, non possiede, di per sé, la specificità necessaria per assurgere a indizio grave. Un elemento siffatto, elaborato per finalità differenti e privo di riferibilità concreta al singolo contribuente, non soddisfa il requisito della gravità richiesto dall’art. 2729 cod. civ. e non consente di elevare a piena prova i meri indizi raccolti dall’Ufficio. La sentenza del giudice del rinvio che neghi valore probatorio a tale dato, valutandolo insieme agli altri elementi, è logicamente motivata e non incorre nel vizio di motivazione apparente. Integra, infine, abuso del processo la proposizione di un ricorso per cassazione manifestamente infondato avverso una decisione adeguatamente argomentata.

Il Fatto

La controversia prende avvio da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito del contribuente, esercente l’attività di tassista, per l’anno di imposta 2003, ai fini IRPEF e IRAP, fondando la pretesa sull’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e sull’art. 62-sexies del d.l. n. 331/1993.

Il giudice di rinvio, dopo una prima cassazione, ha accolto il ricorso del contribuente, escludendo la valenza probatoria del dato della “corsa media” applicato al caso concreto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi; il contribuente ha resistito con controricorso ed eccepito la tardività del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta anzitutto l’eccezione di tardività sollevata dal controricorrente. Il contribuente sosteneva che il ricorso fosse stato notificato oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., essendo intervenuta nelle more la modifica normativa che ha ridotto il termine lungo e avendo il rinvio carattere restitutorio. Il Collegio dà continuità all’orientamento secondo cui lo ius superveniens non incide sul giudizio di rinvio, che costituisce fase ulteriore dell’originario procedimento: la modifica dell’art. 327 c.p.c. non trova applicazione ai giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009, dovendo continuare a valersi il termine annuale. Poiché il ricorso introduttivo era stato notificato nel novembre 2008, l’eccezione è respinta.

Nel merito, il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, con cui l’Ufficio deduceva la violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, avendo il giudice del rinvio omesso di confrontarsi con la pluralità degli indizi raccolti.

La Corte richiama il proprio precedente Sez. 5, sentenza n. 25145 del 19/09/2024 in tema di ius superveniens e giudizio di rinvio, confermando che la distinzione tra rinvio prosecutorio e restitutorio ha effetto meramente descrittivo. Nel caso, il carattere restitutorio del rinvio non giustifica l’applicazione della norma sopravvenuta.

Nel merito, i motivi sono dichiarati manifestamente infondati. Il ragionamento presuntivo dell’Ufficio si articola proprio intorno al dato della “corsa media” desunto dall’accordo tra il Comune e le associazioni sindacali. Ma quel dato, elaborato per finalità diverse, manca della gravità intrinseca alla riferibilità concreta al contribuente: difetta il requisito che consente agli indizi di assumere valore di piena prova. Neppure la valutazione complessiva degli altri elementi, pur meritevoli di considerazione, consente di formulare una presunzione dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La sentenza impugnata, conclude la Corte, non è motivata in modo solo apparente, ma è dotata di stringente logica, avendo esplicitato analiticamente le ragioni dell’insufficienza probatoria. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di lite e, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, configurandosi un’ipotesi di abuso del processo (richiamate Sez. Un. n. 36069 del 27/12/2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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