Il conto giudiziale dell’agente contabile deve includere tutte le forme di riscossione, non solo i contanti (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 235 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile di un ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale per l’intera gestione, includendo tutte le entrate comunque riscosse, indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata dagli utenti. La nozione di maneggio di danaro pubblico comprende non solo la materiale detenzione ma la disponibilità del denaro, che sussiste anche quando la riscossione avviene tramite sistemi dematerializzati o subagenti. È pertanto improcedibile il conto che rendiconti esclusivamente le somme riscosse per contanti, omettendo gli introiti derivanti da POS, bonifico, PagoPA o conto corrente postale.
Il Fatto
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, ha esaminato il conto giudiziale reso da un agente contabile addetta alla riscossione dei diritti di anagrafe per un comune per l’esercizio finanziario 2022. Il magistrato designato ha rilevato che la gestione rendicontata includeva solo le somme riscosse per contanti, senza considerare gli importi introitati tramite forme diverse. Ha chiesto quindi la fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio, ritenendo il conto improcedibile. All’udienza pubblica, nessuno è comparso per l’amministrazione e per l’agente contabile; il pubblico ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha condiviso la relazione del magistrato designato. Ha richiamato l’art. 93, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, che sottopone alla giurisdizione contabile il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali. Ha precisato che la nozione di maneggio di danaro pubblico non coincide con la materiale detenzione delle somme, ma con la loro disponibilità, la quale prescinde dalla concreta modalità di riscossione.
La Sezione ha ricordato i propri precedenti in materia di pagamenti tramite PagoPA (sentenze nn. 58/2023 e 61/2023), bonifico bancario (sentenza n. 234/2022) e le conformi decisioni delle Sezioni toscana e sarda. Ha quindi ribadito che l’obbligo di rendicontazione riguarda tutti i crediti che il contabile ha il dovere di riscuotere, anche quando la riscossione è effettuata da subagenti o con modalità differenti dal contante.
Secondo la Corte, in caso contrario le gestioni dematerializzate del denaro pubblico sfuggirebbero al necessario giudizio di conto. L’agente contabile, pur senza apprensione materiale delle somme, dispone del danaro in piena autonomia ed è titolare di ciascuna operazione contabile, curandola dall’inizio alla fine. Il conto deve quindi offrire il completo esame di tutte le attività compiute nell’esercizio finanziario di riferimento.
La Corte ha dichiarato improcedibile il conto, precisando che l’agente dovrà ricompilarlo esaustivamente, presentarlo all’amministrazione per il controllo e la parifica, e depositarlo presso la Sezione. In caso di mancata nuova compilazione, l’agente sarà esposto al giudizio per resa di conto su istanza della procura regionale ai sensi dell’art. 141 c.g.c.. Nulla per le spese, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c..
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Nota della Redazione
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