Stazioni radio base: opere di urbanizzazione primaria e limiti al regolamento comunale (TAR Lombardia n. 283 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica, qualificate dall’art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 259/2003 come opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e collocabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Il diniego di autorizzazione fondato sul presunto contrasto con la destinazione d’uso dell’area o sulla pendenza di un piano attuativo è illegittimo per violazione di legge. La disciplina speciale e autosufficiente del Codice prevale sulle dinamiche della pianificazione locale, sicché l’inerzia dell’Amministrazione non può paralizzare la realizzazione di opere di preminente interesse generale. Il regolamento comunale non può introdurre limiti localizzativi che vietino l’installazione in aree generalizzate del territorio, né derogare alla legge regionale che esclude la specifica regolamentazione urbanistica per gli impianti di potenza inferiore a 300 W.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di rete mobile, presentava al SUAP associato un’istanza di autorizzazione, ai sensi degli artt. 44 e 49 del D.Lgs. 259/2003, per l’installazione di una Stazione Radio Base nel territorio di un Comune. L’istanza era corredata dalla documentazione sulla conformità ai limiti di esposizione elettromagnetica e da una relazione di esame paesistico che asseverava un impatto sotto la soglia di rilevanza.
Il Comune indiceva una conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e asincrona. L’ARPA esprimeva parere favorevole sulla compatibilità elettromagnetica; l’Ufficio Tecnico comunale comunicava invece parere negativo per contrasto con la destinazione urbanistica dell’area, per una valutazione paesistica sfavorevole e per il divieto contenuto nel regolamento comunale. Seguiva il verbale di chiusura negativa e il provvedimento finale di diniego del SUAP. La società impugnava gli atti davanti al TAR, che accoglieva il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la qualificazione giuridica delle stazioni radio base. L’art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 259/2003 assimila le infrastrutture di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria. Da tale assimilazione deriva la compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica e la collocabilità in ogni parte del territorio, anche in deroga agli strumenti vigenti. Il diniego fondato sul contrasto con la destinazione d’uso dell’area è pertanto viziato.
La pretesa di subordinare l’intervento all’approvazione di un Programma Integrato d’Intervento è parimenti infondata. Le SRB non sono assimilabili a costruzioni ordinarie: non consumano volumetria né diritti edificatori, ma forniscono un servizio essenziale. Il Collegio richiama TAR Sardegna n. 882 del 2023, secondo cui le questioni relative ai diritti edificatori e alle prescrizioni di un piano attuativo sono indifferenti alle stazioni radio base. L’inerzia dell’Amministrazione nel dotarsi di strumenti attuativi non può tradursi in un ostacolo per l’operatore.
Il procedimento autorizzatorio speciale è semplificato e accelerato per garantire la rapida diffusione delle reti, in attuazione di principi europei. Assoggettarlo alla condizione sospensiva di un piano attuativo complesso ne aggraverebbe il procedimento, in contrasto con la ratio acceleratoria di settore, come affermato dalla Corte cost. n. 303 del 2007 e da Cons. Stato n. 1504 del 2022. Sotto il profilo paesistico, l’omessa valutazione della relazione prodotta, giustificata dalla mancata costituzione della Commissione per il Paesaggio, ha determinato la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, L. 241/1990 (Cons. Stato n. 6966 del 2024). In assenza di vincolo paesaggistico specifico, la tutela generica del paesaggio è recessiva rispetto all’interesse alla diffusione della rete.
Quanto al regolamento comunale, l’art. 8, comma 6, L. 36/2001 consente ai Comuni di adottare regolamenti per minimizzare l’esposizione della popolazione, ma esclude limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate. Il divieto generalizzato per l’area designata non è un criterio di localizzazione, ma un limite localizzativo illegittimo (Cons. Stato n. 4647 del 2023). La norma regolamentare contrasta inoltre con l’art. 4, comma 7, L.R. Lombardia n. 11/2001, che esclude la specifica regolamentazione urbanistica per gli impianti inferiori a 300 W e ne consente la collocazione su tutto il territorio, salvo i siti sensibili. Il Collegio disapplica la norma e annulla i provvedimenti impugnati.
Nota della Redazione
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